Scommesse, Tar Campania rigetta istanza cautelare di una sala: “Necessario approfondimento nella trattazione di merito”

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Quinta, si è espresso in merito a un ricorso presentato contro un provvedimento di rigetto per il rilascio della licenza necessaria allo svolgimento di attività di gioco e scommesse, ai sensi dell’articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

La questione verteva su una decisione della Questura, risalente alla fine del 2024, che negava l’autorizzazione richiesta per l’attività di gioco e scommesse. Il provvedimento era stato accompagnato da una comunicazione dei motivi ostativi, redatta ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge n. 241/1990.

La parte ricorrente aveva presentato ricorso al TAR, ritenendo il provvedimento illegittimo e lesivo dei propri diritti, richiedendo inoltre la sospensione cautelare dell’esecuzione per tutelare i propri interessi in attesa del giudizio definitivo.

Esaminando il ricorso e le argomentazioni delle parti, il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari addotte dalla parte ricorrente possano essere adeguatamente affrontate con una rapida definizione del giudizio di merito e dunque non sussistono le condizioni per accogliere la richiesta di sospensiva, poiché le questioni sollevate necessitano di un approfondimento successivo.

Il Tribunale ha dunque deciso di rinviare la valutazione completa alla fase di merito del procedimento fissata per l’8 luglio 2025 e ha stabilito la compensazione delle spese per questa fase cautelare, considerata la natura provvisoria della decisione. ac/AGIMEG