Il titolare di una sala giochi di Marlengo ha presentato un ricorso al Tar di Bolzano per chiedere l’annullamento dell’atto del Comune con cui è stata vietata “la prosecuzione dell’attività di raccolta giochi e s’impone la definitiva chiusura della sala” a causa del mancato rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili.
La parte ricorrente ha fatto presente alla Corte che la deliberazione provinciale del 2018 è avvenuta successivamente al rilascio della licenza della ricorrente e avrebbe, nei fatti, aggiunto nuove tipologie di luoghi sensibili che sarebbero andate a sommarsi alle quelle già previste dalla preesistente normativa.
Il Tribunale ha “considerato che, a un primo sommario esame, non può escludersi la fondatezza del ricorso e che il pregiudizio lamentato sussiste, tenuto conto che, nella sostanza, il provvedimento impugnato vieta la prosecuzione dell’attività di raccolta di gioco ex art. 110 TULPS e determina la definitiva chiusura della sala dedicata”.
Per questi motivi il Tar di Bolzano ha accolto l’istanza cautelare dell’esercente e ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG