Il titolare di una sala slot ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che aveva confermato la legittimità della “Mappatura dei luoghi sensibili” del Comune di Ravenna, grazie alla quale era stata disposta la chiusura del locale per il mancato rispetto della distanza minima da un cinema, considerato luogo sensibile.
Il Consiglio di Stato ha stabilito che “con la delibera del Consiglio comunale n. 37/2018 il Comune di Ravenna, definendo le sale cinematografiche (ed i teatri) “luoghi sensibili” ai sensi della normativa volta al contrasto della ludopatia, lungi dall’enucleare un’ulteriore categoria di luoghi rilevanti ai sensi di quanto previsto dalla l. reg. n. 5/2013, diversa da quelle già indicate, ha inteso semplicemente specificare che, tra i luoghi di aggregazione che offrono attività di richiamo per minori e adolescenti (di cui anche alla d. GR n. 831/2013), sono ricompresi anche tali locali che, per un dato di comune esperienza, sono infatti particolarmente frequentati dai giovani, soprattutto in contesti della tipologia di quello de quo, connotato dalla concentrazione nel medesimo complesso immobiliare di altri servizi ricreativi e di ristorazione (bowling, birreria, ecc.) e devono essere proprio per tale indubbia caratteristica tenuti in considerazione per il rispetto delle distanze minime delle sale da gioco”.
La specificazione in parola, delle sale cinematografiche tra i “luoghi sensibili”, come centri di aggregazione giovanile, effettuata dal Comune di Ravenna attraverso la deliberazione impugnata non determina, in breve, una “eccessiva dilatazione delle aree sensibili, foriera correlativamente di sproporzionata limitazione all’esercizio di autorità economica lecita gestita dallo Stato in regime di concessione”, ma rappresenta, come giudicato dal T.a.r., una quanto mai opportuna precisazione in rapporto ad uno dei posti di frequentazione più utilizzato dai giovani, senza che osti a tale conclusione il fatto che i relativi locali possano essere frequentati anche da altri soggetti di diversa età o persino dalla collettività indifferenziata.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la legittimità della sentenza impugnata del Tar dell’Emilia-Romagna. ac/AGIMEG