Distanziometro, orari, limiti giocate e vincite, nuove disposizioni su prelievo erariale: ecco la bozza della Delega Fiscale con gli interventi sui giochi

L’accordo con Regioni ed enti locali sul numero di punti di gioco fisici da dislocare sul territorio, il riordino sia della rete fisica sia online e un distanziometro omogeneo in tutta Italia. Questi alcuni dei punti principali della Delega Fiscalecome già anticipato ieri da Agimeg – che sarà discussa dal Consiglio dei Ministri la prossima settimana.

Ma non solo. Diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco; previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco. Poi ancora, maggiore contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell’offerta di gioco; adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi e adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione; revisione della disciplina dei controlli.

Ecco il testo integrale:

“Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia in materia di tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievi tributario gravante sui giochi, nonchè della prevenzione del riciclaggio di proventi di attività criminose.

Il riordino di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire una piena tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, nonchè a prevenire i fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo (DGA) e di gioco minorile, quali: diminuzione dei limiti di giocata e di vincita; obbligo della formazione continua dei gestori e degli esercenti; rafforzamento dei meccanismi di autoesclusione dal gioco, anche sulla base di un registro nazionale al quale possono iscriversi i soggetti che chiedono di essere esclusi dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro; previsione di caratteristiche minime che devono possedere le sale e gli altri luoghi in cui si offre gioco; certificazione di ogni singolo apparecchio, con passaggio graduale, tenendo conto del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati, ad apparecchi che consentono il gioco solo da ambiente tremoto, facenti parte di sistemi di gioco non alternabili; divieto di raccogliere gioco su competizioni sportive dilettantistiche riservate esclusivamente a minori di anni diciotto;

b) disciplina di adeguate forme di concertazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali in ordine alla pianificazione della dislocazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco, nonchè del conseguente procedimento di abilitazione all’erogazione della relativa offerta dei soggetti che, attraverso apposite selezioni, ne risultano responsabili, al fine di consentire agli investitori la prevedibilità nel tempo della dislocazione dei predetti luoghi sull’intero territorio nazionale e la loro predeterminata distanza da luoghi sensibili uniformemente individuati;

c) riordino delle reti di raccolta del gioco sia a distanza sia in luoghi fisici, al fine della razionalizzazione territoriale e numerica dei luoghi fisici di offerta di gioco secondo criteri di specializzazione e progressiva concentrazione della raccolta di gioco in ambienti sicuri e controllati, con contestuale identificazione dei parametri soggettivi e oggettivi di relativa sicurezza e controllo. Previsione che le reti dei concessionari della raccolta del gioco a distanza possono, sotto la loro diretta responsabilità, includere luoghi fisici per la erogazione di servizi esclusivamente accessori, esclusi in ogni caso l’offerta stessa del gioco a distanza ovvero il pagamento delle relative vincite;

d) per maggiore contrasto del gioco illegale e delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell’offerta di gioco, rafforzamento della disciplina sulla trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano o partecipano al capitale delle società concessionarie dei giochi pubblici, nonchè dei relativi esponenti aziendali, prevedendo altresì specifiche cause di decadenza delle concessioni e di esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni, anche per società fiduciarie, fondi di investimento e trust che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici e che risultano non rispettare l’obbligo di dichiarazione dell’identità del soggetto indirettamente partecipante. Individuazione altresì di limiti massimi di concentrazione, per ciascun concessionario e relativi soggetti proprietari o controllanti, della gestione di luoghi fisici di offerta di gioco;

e) ampliamento della disciplina della trasparenza e sui requisiti soggettivi e di onorabilità di cui alla lettera c) a tutti i soggetti, costituiti in qualsiasi forma organizzativa, anche societaria, che partecipano alle filiere di offerta attivate dalle società concessionarie di giochi pubblici, integrando, ove necessario, le discipline settoriali vigenti;

f) previsione di una disciplina generale di gestione dei casi di crisi irreversibile del rapporto concessorio in materia di giochi pubblici, specie se derivante da provvedimenti di revoca o di decadenza;

g) riserva alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria, nel rispetto dell’articolo 23 della Costituzione, delle materie riguardanti le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e la misura massima dell’imposta. Riparto tra fonte regolamentare e amministrativa generale della disciplina dei singoli giochi e delle condizioni generali di gioco, nonchè delle relative regole tecniche, anche di infrastruttura. Definizione del contenuto minimo dei contratti fra concessionari e loro punti di offerta del gioco, da sottoporre a preventiva approvazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

h) adeguamento delle disposizioni in materia di prelievo erariale sui singoli giochi, assicurando il riequilibrio del prelievo fiscale e distinguendo espressamente quello di natura tributaria, in funzione delle diverse tipologie di gioco pubblico, al fine di armonizzare altresì le percentuali di aggio o compenso riconosciute ai concessionari, ai gestori e agli esercenti, nonchè le percentuali destinate a vincita (payout). Adeguamento delle disposizioni in materia di obblighi di rendicontazione. Certezza del prelievo fiscale per l’intera durata delle concessioni attribuite a seguito di gare pubbliche e specifici obblighi di investimenti periodici da parte dei concessionari per la sicurezza del gioco e la realizzazione di costanti buone pratiche nella gestione delle concessioni;

i) definizione di regole trasparenti e uniformi per l’intero territorio nazionale in materia di titoli abilitatavi all’esercizio dell’offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, garantendo per i comuni forme di partecipazione alla pianificazione e autorizzazione dell’offerta fisica di gioco che tenga conto di parametri di distanza da luoghi sensibili validi per l’intero territorio nazionale, della dislocazione locale delle sale da gioco e di punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonchè in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, comunque con riserva allo Stato della definizione delle regole necessarie per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, assicurando la salvaguardia delle discipline regolatorie bel frattempo emanate a livello locale compatibili con i principi delle norme di attuazione della presente lettera;

l) introduzione, anche graduale, del titolo abilitativo unico all’esercizio di offerta di gioco e divieto di rilascio di tale titolo abilitativo; nonchè simmetrica nullità assoluta di tali titoli se rilasciati, in ambiti territoriali diversi da quelli pianificati, ai sensi delle precedenti lettere, per la dislocazione di sale da gioco e di punti di vendita di gioco, nonchè per l’installazione degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

m) revisione della disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, per una maggiore efficacia preventiva e repressiva della loro evasione o elusione, nonchè delle altre violazioni in materia, comprese quelle concernenti il rapporto concessorio. Riordino del vigente sistema sanzionatorio, penale e amministrativo, al fine di aumentarne l’efficacia dissuasiva e l’effettività, prevedendo sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza;

n) riordino, secondo criteri di maggiore, rigore, specificità e trasparenza, tenuto conto della normativa eurounitaria di settore, della disciplina in materia di qualificazione degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento e divertimento, nonchè della disciplina riguardante le responsabilità di tali organismi e quelle dei concessionari per i casi di certificazioni non veritiere, ovvero di utilizzo di apparecchi non conformi ai modelli certificati. Riordino della disciplina degli obblighi, delle responsabilità e delle garanzie, in particolare patrimoniali, proprie dei produttori o distributori di programmi informatici per la gestione delle attività di gioco e della relativa raccolta;

o) definizione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di piani annuali di controlli volti al contrasto della pratica del gioco, in qualunque sua forma, svolto con modalità non conformi all’assetto regolatorio statale per la pratica del gioco lecito;

p) previsione di una relazione delle Camere sul settore del gioco pubblico, presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 dicembre di ogni anno, contenente tra l’altro i dati sullo stato delle concessioni, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione e sui progressi in materia di tutela dei consumatori di giochi e della legalità”. cdn/AGIMEG