Il Comune di Rimini ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna che aveva stabilito che una sala giochi non violava il distanziometro poiché il percorso pedonale più breve che rispetta le norme del codice della strada la pone ad una distanza superiore di 500 metri dai luoghi sensibili.
Il Collegio ha precisato che “la norma posta a base dei provvedimenti impugnati individua quale criterio di calcolo della distanza quello del “percorso pedonale più breve”, senza ulteriori specificazioni”.
Al riguardo, “il T.a.r. ha fatto applicazione del principio secondo cui per il calcolo della distanza delle sale giochi e/o scommesse dai luoghi sensibili indicati dalla disciplina regionale occorre tener conto delle norme di tutela della sicurezza dei pedoni evincibili dal Codice della strada oltre che dalle comuni regole di prudenza, “non potendosi effettuare la misurazione basandosi sulla trasgressione, seppure non necessariamente pericolosa, da parte del pedone delle norme del codice della strada per addivenire ad una abbreviazione del percorso”.
“In tale ottica, è quindi proprio la necessità, rilevata dall’Amministrazione, di individuare dei parametri oggettivi per il calcolo delle distanze che induce a considerare la sola disciplina generale degli obblighi di attraversamento e non già le deroghe che, seppure consentite, comportano comunque un apprezzamento del comportamento dell’utente della strada caso per caso. In sostanza, tra plurimi percorsi alternativi, ai fini dell’elaborazione di una regola tecnica, va preferito quello che consente il pieno rispetto degli obblighi previsti dal Codice della strada, ed in particolare della disposizione secondo cui i pedoni, di regola, debbono servirsi degli attraversamenti pedonali”.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Comune di Rimini e confermato gli atti impugnati. ac/AGIMEG