Consiglio di Stato riapre una sala giochi a Reggio Emilia: “Distanziometro comunale non permette di dislocare le attività producendo effetti espulsivi per l’offerta di gioco”

Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della sentenza del tar dell’Emilia-Romagna che aveva confermato la validità della mappatura dei luoghi sensibili del Comune di Reggio Emilia e il conseguente provvedimento di chiusura dell’attività del ricorrente – difeso dagli avvocati Cino Benelli e Diego Vaiano – per il mancato rispetto del distanziometro.

Il Collegio reputa “fondata la censura avverso l’ordinanza di chiusura impugnata con i secondi motivi aggiunti articolati in primo grado e riprodotta con il primo mezzo dell’appello, secondo cui gli strumenti urbanistici all’epoca vigenti nel Comune di Reggio Emilia, in virtù dell’indirizzo assunto dal medesimo Comune nelle more dell’approvazione del PUG, non consentivano, in concreto, la dislocazione delle attività di gioco“.

Inoltre, “a fronte delle richiamate determinazioni è rimasto incontestato che la società odierna appellante, non avrebbe potuto dislocare la propria attività in quanto il Comune, in considerazione degli strumenti pianificatori vigenti e della propria volontà di non addivenire ad accordi operativi, aveva deciso di non consentire fino all’approvazione del PUG (poi intervenuta nel 2023), la delocalizzazione ovvero il nuovo insediamento di attività di gioco nel proprio territorio e ciò a prescindere dalla vicinanza o meno di tali attività dai luoghi sensibili individuati dal medesimo Comune. Anche nel caso in esame, il provvedimento di chiusura impugnato ha pertanto determinato un effetto espulsivo dell’attività svolta dalla ricorrente e non già di mera delocalizzazione, in ragione della precisa volontà comunale di non addivenire alla stipula dei richiamati accordi operativi”.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere il ricorso e annulla l’ordinanza di chiusura emessa nei confronti dell’attività del ricorrente. ac/AGIMEG