Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dal titolare di una sala giochi contro la revoca della licenza, imposta dal Questore di Aosta, per l’installazione di apparecchi da intrattenimento. La sentenza conferma la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Valle d’Aosta, che aveva ritenuto legittima la revoca della licenza, motivata dal mancato rispetto delle distanze minime previste dalla legge regionale tra la sala giochi e i luoghi considerati “sensibili”, come istituzioni educative e sanitarie.
La controversia è nata a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale n. 10 del 2018, che ha cambiato i criteri di misurazione della distanza dai luoghi sensibili, passando dal “percorso pedonale più breve” alla misurazione “in linea d’aria“, e anticipato il termine per l’applicazione di queste norme anche alle sale giochi già operative. La società ricorrente aveva sostenuto che tale normativa fosse irragionevole e violasse i principi costituzionali relativi alla libertà d’impresa, in quanto avrebbe di fatto espulso le attività di gioco lecito dalla maggior parte del territorio regionale.
Il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che nonostante si tratti di un inasprimento, ciò rientra “nel rispetto delle anzidette esigenze di tutela e di cui pertanto va ravvisata la piena compatibilità”. La decisione sottolinea come il legislatore abbia agito nel rispetto della normativa nazionale e della giurisprudenza costituzionale, che consente alle Regioni di adottare misure più restrittive per proteggere le fasce di popolazione più vulnerabili.
La sentenza, pur confermando la legittimità della revoca della licenza, ha disposto la compensazione delle spese legali, riconoscendo la complessità e la particolarità del caso trattato. ac/AGIMEG