Il Governo si prepara a introdurre una serie di novità rilevanti per lo sport e il settore dei giochi e delle scommesse. Al prossimo Consiglio dei Ministri, previsto per giovedì 12 giugno, dovrebbe approdare la bozza del disegno di legge di Delega al Governo per la revisione dei diritti audiovisivi, digitali e accessori, connessi agli eventi sportivi e ai relativi contenuti, nell’ambito di uno sviluppo innovativo dell’impiantistica sportiva.
Nelle previsioni dell’articolo 3, si delega il Governo ad adottare decreti legislativi di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri (entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge):
lettera l), prevede la predisposizione di tutti gli strumenti necessari per: impedire l’uso illecito delle immagini audiovisive e digitali e dei siti di scommessa illegali, anche attraverso modelli di gioco sostenibile;
finalità di formazione ed educazione dei tesserati in tema di divieti di giochi e scommesse e di rischi della ludopatia, riconoscendo:
la sponsorizzazione sportiva, sia pure nella sola forma indiretta, da parte degli operatori di giochi e scommesse che sono inseriti nel registro tenuto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli
una quota della raccolta dei giochi e scommesse anche a favore degli organizzatori e dello sviluppo dell’impiantistica sportiva.
Una parte della mutualità generale di sistema professionistico della lettera k) (Lega Calcio) sarà destinata al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico.
Inoltre, la lettera d) prevede:
il riconoscimento all’organizzatore del diritto di esercitare, utilizzare e commercializzare i diritti di cui alla lettera c) (archivio, raccolta, diritti di immagini, sfruttamento dati), riguardo i diritti esercitati in forma centralizzata e limitatamente alla loro durata o nell’ambito di sfruttamento di propri prodotti audiovisivi e digitali, anche per finalità promozionali e pubblicitarie o di giochi e scommesse, inclusi spazi virtuali, realizzati con la realtà virtuale e aumentata attraverso tecnologie digitali o basate sull’intelligenza artificiale, anche sulle piattaforme di proprietà dello, o gestite dallo, stesso organizzatore;
lettera i) prevede:
il riconoscimento in capo a ciascun organizzatore dei diritti di sfruttamento in forma centralizzata dei diritti digitali per l’organizzazione di eventi incentrati sui videogiochi elettronici e sugli e-sport, prevedendo misure a sostegno di defiscalizzazione, anche attraverso procedure accelerate dei procedimenti amministrativi autorizzatori, per la definizione degli standard tecnici e per la realizzazione e la gestione delle piattaforme, anche software, con esclusione delle attività riconducibili alla disciplina dei giochi e scommesse e senza applicazione della normativa relativa ai concorsi a premio.
Una volta approvato dal Consiglio dei ministri, il disegno di legge delega dovrà essere esaminato ed approvato in testo di identico da entrambi i rami del Parlamento.
Ecco il testo integrale della bozza del disegno di legge delega
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo per la revisione dei diritti audiovisivi, digitali e accessori, connessi agli eventi sportivi e ai relativi contenuti, nell’ambito di uno sviluppo innovativo dell’impiantistica sportiva
Art. 1
Oggetto
Allo scopo di tutelare in modo più efficace, responsabile, trasparente ed equilibrato gli interessi e le esigenze degli utenti, degli organizzatori e degli operatori del sistema integrato delle comunicazioni e dei mercati che lo compongono nella fruizione, in qualsiasi forma e modalità, degli eventi sportivi delle competizioni professionistiche a squadre dal vivo e su reti e piattaforme audiovisive e digitali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con l’Autorità politica delegata all’innovazione e alla trasformazione digitale, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare sia un rapido e sostenibile sviluppo tecnologico e strutturale degli impianti sportivi di nuova realizzazione e dell’ammodernamento, rinnovamento, integrazione e completamento di quelli esistenti, sia la commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori degli eventi sportivi delle competizioni professionistiche a squadre, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi princìpi e criteri direttivi previsti dai successivi articoli 2 e 3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale ciascun decreto può essere comunque emanato. Se il termine per l’espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al primo periodo o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
sportivi e delle competizioni professionistiche e dei relativi licenziatari;
b) riconoscimento in capo al soggetto che organizza la competizione professionistica, in qualità di soggetto di diritto privato dotato di autonomia organizzativa (di seguito organizzatore), e alle società sportive, in qualità di partecipanti alla già menzionata competizione (di seguito società sportiva), la contitolarità di tutti i diritti audiovisivi, di tutti i diritti digitali e di tutti i diritti accessori degli eventi sportivi, attribuendo:
(i) all’organizzatore il diritto esclusivo di commercializzare in forma centralizzata tutti i diritti audiovisivi, tutti i diritti digitali e tutti i diritti accessori degli eventi sportivi, fatti salvi i diritti di cui al successivo punto (ii), sia sul mercato nazionale sia sul mercato internazionale, con l’obiettivo di perseguire il miglior risultato economico di detta commercializzazione e garantendo il regolare svolgimento delle predette competizioni, la genuinità e veridicità dei dati e metadati che derivano dagli eventi sportivi e la loro conservazione in una propria banca dati, e l’equilibrio competitivo tra le società sportive, tenendo conto del principio di cui alla lettera a);
(ii) a ciascuna società sportiva, in relazione agli eventi sportivi dalla stessa organizzata e a quelli cui partecipa, fermo quanto previsto al successivo articolo 3 in tema di criteri di commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori, la titolarità del diritto di conservazione delle fissazioni delle immagini ai fini della costituzione di un archivio di immagini fisse o in movimento e conservare le stesse in una banca dati (di seguito il diritto di archivio), della gestione della produzione audiovisiva nei limiti di cui all’articolo 3, lettera e), dei diritti di sfruttamento dei dati relativi alla gestione dei rapporti con i propri tifosi e con i propri atleti, del diritto di sfruttamento del diritto di immagine di questi ultimi nei limiti specificati all’articolo 3, lettera c), punto (iv), nonché dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori di natura secondaria, tra cui quelli di realizzare e distribuire direttamente prodotti audiovisivi attraverso propri canali tematici;
c) definizione della figura e del ruolo sia dell’organizzatore, in qualità di licenziante, sia dei licenziatari, nonché del contratto di licenza e della relativa durata;
d) previsione della disciplina, oltre a quella dei diritti audiovisivi che hanno natura di diritti connessi ai sensi dell’art. 78 quater della legge 22 aprile 1941 n. 633 e sono regolati dalle norme di diritto privato, dei diritti digitali e dei diritti accessori, inclusi i dati e i metadati, estratti, associati o generati dagli eventi sportivi e dalle riprese audiovisive, quali beni oggetto di valore economico e patrimoniale, regolati anch’essi dalle norme di diritto privato, qualunque sia la tecnologia utilizzata, anche basata sull’intelligenza artificiale, e tramite qualsiasi piattaforma o ecosistema, realtà virtuale e realtà aumentata, la cui genuinità e veridicità deve essere, a tutela degli operatori e degli utenti, certificata dall’organizzatore perché possano essere immessi nel mercato nazionale e internazionale;
e) disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori degli eventi sportivi in modo da garantire: (i) condizioni di equità, trasparenza e non discriminazione nel sistema integrato delle comunicazioni, anche attraverso offerte al mercato nazionale, dell’Unione Europa e del resto del mondo, tenuto conto degli interessi degli utenti e degli operatori audiovisivi e digitali e degli intermediari; (ii) l’esercizio del diritto di cronaca;
f) disciplina di un modello di gestione della produzione audiovisiva e digitale, inclusa la relativa titolarità, che consenta all’organizzatore, nell’ambito della commercializzazione in via centralizzata, di gestire tutte le fasi della produzione e di coordinare gli standard produttivi a partire dall’interno dell’impianto sportivo dove si disputa l’evento sportivo fino al punto terminale in cui l’utente fruisce dell’evento sportivo medesimo;
g) equa ripartizione, dedotta in prededuzione una parte ai fini di mutualità generale di sistema a favore delle discipline professionistiche a squadre e della componente dilettantistica per il solo settore calcistico, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dall’esercizio dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori tra le società sportive in modo da contribuire prevalentemente al miglioramento della competitività in tema di qualità infrastrutturale e di sviluppo di vivai e settori giovanili, nell’ambito delle differenti missioni sportive individuate e all’investimento degli elementi produttivi audiovisivi e digitali;
h) riconoscimento in capo alle leghe, consorzi o altre entità comunque denominate che raggruppano le società sportive partecipanti allo stesso campionato, in qualità di organizzatrici di competizioni professionistiche non a squadre o competizioni non professionistiche con particolari caratteristiche, della contitolarità dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori con le società che vi partecipano e che fanno parte della medesima lega, consorzio, entità e prevedendo una disciplina semplificata per la relativa commercializzazione centralizzata ed esclusiva;
i) riconoscimento dell’impiantistica sportiva, a partire da quella di alto livello, quale elemento strategico per lo sviluppo del sistema sportivo e della competitività dell’Italia, anche nell’ambito del Piano Infrastrutturale Strategico Nazionale in conformità, per quanto di eventuale applicazione, con il Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
j) riconoscimento dei requisiti di accessibilità, funzionalità e sostenibilità in relazione a pianificazione, progettazione, costruzione, ristrutturazione, funzionamento e gestione degli impianti sportivi, le cui soluzioni tecniche e progettuali devono essere in sintonia con le esigenze degli utenti, delle comunità circostanti e dell’ambiente, e garantire condizioni di sicurezza tenendo conto delle specificità degli impianti e delle attività che vi si svolgono.
Art. 3
Criteri
1. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori in modo da consentire all’organizzatore, di esercitarli direttamente oppure di licenziarli in forma centralizzata, con le modalità che riterrà più opportune al fine di ottenere il miglior risultato economico e sempre che, in riferimento ai diritti audiovisivi e diritti digitali di natura primaria, siano garantiti sul mercato audiovisivo e digitale nazionale l’accesso, la parità di trattamento e la libera concorrenza a tutti gli operatori della comunicazione, operatori digitali e intermediari, ferma la possibilità per l’organizzatore, in caso di procedure competitive relative a licenze di durata non superiore ai tre anni, di concedere i diritti audiovisivi in forma esclusiva a un singolo operatore. Qualora, in riferimento alla sola Lega Calcio di Serie A, la procedura competitiva dovesse prevedere una licenza con durata superiore, spetterà all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito del criterio di cui alla successiva lettera m), accertare le condizioni del mercato audiovisivo e digitale nazionale, anche in riferimento ad altre competizioni, nazionali e internazionali, calcistiche ovvero relative ad altre discipline sportive, tenuto conto della durata dei contratti di licenza e considerata l’evoluzione del mercato unico europeo, verificatesi le quali si possono determinare misure di sfruttamento esclusivo a favore di un solo operatore;
b) disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori in modo da consentire all’organizzatore, nonché alle società da esso controllate e a tal fine costituite con qualsiasi forma e natura, di esercitarli direttamente, con le modalità che riterrà più opportune al fine di ottenere il miglior risultato economico, prevedendo modalità di accesso ai servizi tecnici e commerciali degli operatori audiovisivi e digitali necessari alla trasmissione con i mezzi che riterrà opportuni e alla fruizione degli eventi sportivi da parte degli utenti;
c) disciplina della commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori in modo da consentire a ciascuna società sportiva, fermo il diritto dell’organizzatore ai sensi della lettera d), di esercitare, utilizzare e commercializzare: (i) i diritti di archivio; (ii) i diritti di sfruttamento dei dati di gestione dei rapporti con i tifosi; (iii) i diritti di raccolta, elaborazione e di sfruttamento dei dati prestazionali e statistici degli atleti propri tesserati, sia dal punto di vista del singolo atleta, sia dal punto di vista collettivo della squadra di appartenenza; (iv) i diritti di immagine degli atleti propri tesserati anche attraverso misure che, previo parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, valorizzino in termini percentuali la natura accessoria e strumentale della cessione alla società sportiva dei diritti di immagine rispetto alla prestazione sportiva; (v) i diritti audiovisivi e digitali di natura secondaria, tra cui il diritto di realizzare e distribuire direttamente propri prodotti audiovisivi, restando fermi, quanto ai diritti sanitari e di identità digitale in ambito sportivo di ciascun singolo lavoratore sportivo, i principi e le regole stabilite dalle norme relative al trattamento dei dati personali, nonché le regole previste dalla normativa in ambito fascicolo sanitario nazionale attraverso uno specifico protocollo con le amministrazioni interessate;
d) riconoscimento all’organizzatore del diritto, anche con le modalità e la società di cui alla precedente lettera b), di esercitare, utilizzare e commercializzare i diritti di cui alla precedente lettera c), nell’ambito dello sfruttamento dei diritti esercitati in forma centralizzata e limitatamente alla loro durata ovvero nell’ambito di sfruttamento di propri prodotti audiovisivi e digitali, anche per finalità promozionali e pubblicitarie o di giochi e scommesse, inclusi spazi virtuali, realizzati con la realtà virtuale e aumentata attraverso tecnologie digitali o basate sull’intelligenza artificiale, anche sulle piattaforme di proprietà dello, o gestite dallo, stesso organizzatore;
e) fermo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto (ii), in tema di titolarità in capo alla società sportiva, disciplina della gestione centralizzata della produzione audiovisiva e digitale dell’evento sportivo da parte dell’organizzatore, anche all’interno di ciascun impianto sportivo in coordinamento con la società sportiva che ne ha la disponibilità, in modo da: (i) ottimizzare il prodotto audiovisivo, gestendo in via centralizzata ed esclusiva, anche da remoto, tutte le fasi della produzione, della post produzione e delle grafiche, incluse quelle virtuali o in realtà aumentata, nonché l’estrazione di dati e metadati; (ii) favorire la migliore economicità dell’intero sistema della produzione attraverso offerte non esclusive al mercato, anche ai fini e nei limiti di quanto previsto dall’art. 33, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 in materia di qualità delle immagini;
f) previsione delle modalità di esercizio del diritto di cronaca nel rispetto dei vincoli comunitari e nazionali, da garantire su ogni mezzo di trasmissione e diffusione purché con modalità e tempistiche che non rechino pregiudizio allo sfruttamento dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori, in linea con quanto previsto in tema di brevi estratti di cui all’art. 34 del decreto legislativo 9 novembre 2021 n. 208;
g) definizione dei dati e dei metadati generati dall’evento sportivo e dalle relative riprese audiovisive con qualsiasi tecnologia, anche basate sull’intelligenza artificiale, e tramite qualsiasi piattaforma, qualsiasi altro ecosistema, realtà virtuale e aumentata, tra cui, a titolo esemplificativo, le elaborazioni delle riprese dei gesti sportivi, le voci e i suoni, i parametri dei movimenti fisici e gli altri strumenti utilizzati nel corso degli eventi sportivi medesimi, prevedendo specifiche tutele a favore degli organizzatori e degli utenti, per tutte le attività di estrazione, raccolta, elaborazione e utilizzazione, sia ai fini della ricerca sia ai fini dello sfruttamento economico, anche al fine di garantire che i dati utilizzati da soggetti terzi, a qualsiasi titolo e a qualsiasi fine, rivestano carattere di certezza, veridicità e ufficialità;
h) riconoscimento della contitolarità del trattamento dei dati di profilazione e delle anagrafiche degli utenti che fruiscono della visione degli eventi sportivi su piattaforme anche digitali tra l’operatore, che li raccoglie in qualità di licenziatario, e l’organizzatore, che è titolare della competizione professionistica cui i dati si riferiscono, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
i) riconoscimento in capo a ciascun organizzatore, sulla base dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), punto (i), dei diritti di sfruttamento in forma centralizzata dei diritti digitali per l’organizzazione di eventi incentrati sui videogiochi elettronici e sugli e-sport, prevedendo misure a sostegno di defiscalizzazione, anche attraverso procedure accelerate dei procedimenti amministrativi autorizzatori, per la definizione degli standard tecnici e per la realizzazione e la gestione delle piattaforme, anche software, con esclusione delle attività riconducibili alla disciplina dei giochi e scommesse e senza applicazione della normativa relativa ai concorsi a premio;
j) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori sul mercato nazionale e sul mercato internazionale, attraverso criteri determinati da ciascun organizzatore e fermo comunque il rispetto delle regole e dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), in modo da garantire, dedotta in prededuzione la quota di mutualità generale di sistema di cui alla successiva lettera k) e tenuto conto della differenza di valore tra diritti audiovisivi, diritti digitali e diritti accessori, una specifica disciplina per la suddivisione tra le società sportive che partecipano allo stesso campionato, tra l’altro, di una parte prevalente e comunque superiore al cinquanta per cento egualmente distribuita, di una parte per merito sportivo limitatamente alle stagioni sportive successive alla 1999/2000, e di una parte sulla base della formazione e dell’utilizzazione dei giovani italiani, con specifici criteri di ponderazione e di determinazione, inclusi i principi, gli obiettivi, le norme di indirizzo e le regole all’articolo 2, comma 1, lettera g;
k) disciplina dei criteri di applicazione della quota di mutualità generale di sistema, da calcolare sui ricavi ottenuti e incassati dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi e dei diritti digitali e dei diritti accessori sul mercato nazionale ed internazionale, in modo che la Lega Calcio di serie A: (i) distribuisca una parte agli altri organizzatori, ferme restando le missioni sportive che saranno individuate nei termini indicati alla precedente lettera j); (ii) destini una parte per le finalità di cui alle lettere l), p), q) e r). Una quota di mutualità di sistema, da calcolare sui ricavi ottenuti e incassati dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori sul mercato nazionale ed internazionale, verrà applicata anche agli altri organizzatori in forma scalare, e cioè dalla categoria superiore a quella immediatamente successiva;
l) predisposizione di tutti gli strumenti necessari, anche ai fini dell’implementazione e rafforzamento delle piattaforme già operanti: (i) per impedire l’uso illecito delle immagini audiovisive e digitali e dei siti di scommessa illegali, anche attraverso modelli di gioco sostenibile; (ii) per finalità di formazione ed educazione dei tesserati in tema di divieti di giochi e scommesse e di rischi della ludopatia, riconoscendo sia la sponsorizzazione sportiva, sia pure nella sola forma indiretta, da parte degli operatori di giochi e scommesse che sono inseriti nel registro tenuto dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia una quota della raccolta dei giochi e scommesse anche a favore degli organizzatori e dello sviluppo dell’impiantistica sportiva. Una parte della mutualità generale di sistema professionistico della lettera k) sarà destinata al fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’art. 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;
m) ripartizione delle competenze di vigilanza e di controllo sulla commercializzazione dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori tra l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni e l’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, anche attraverso pareri non vincolanti dell’Agenzia per l’Italia Digitale in relazione ai diritti digitali, ciascuna per i profili di rispettiva competenza;
n) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori a tutte le competizioni professionistiche aventi inizio dopo il 1° luglio 2026, fatti salvi gli effetti delle norme di immediata applicazione, con conseguente abrogazione del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 e dell’art. 5, comma 2, della legge 27 ottobre 1993 n. 422;
o) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti dai contratti di licenza dei diritti audiovisivi, dei diritti digitali e dei diritti accessori stipulati prima del 1° luglio 2026;
p) fermi i principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j), individuazione, con il supporto tecnico di Sport e Salute S.p.A. e dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., dei criteri utili a promuovere ed accelerare la pianificazione, lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione e la valorizzazione del patrimonio infrastrutturale sportivo (ove del caso anche attraverso il rinnovamento e miglioramento di impianti esistenti o il completamento ed integrazione dei relativi interventi) e del relativo modello di gestione degli stadi, dei palazzetti e, in generale, degli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici e universitari, secondo criteri di efficienza, sostenibilità, accessibilità a sostegno della disabilità, redditività e tenuto conto di specifici requisiti in tema di sicurezza, ivi inclusi ogni forma di tecnologia ad esso finalizzato, anche nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 33, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, tenendo conto delle specificità degli impianti e delle attività che vi si svolgono. Ai fini di quanto precede:
pa) adozione di misure di razionalizzazione, concentrazione, accelerazione e semplificazione delle procedure amministrative applicabili e della normativa vigente in materia di ammodernamento e costruzione di nuovi impianti sportivi, unitamente al loro opportuno coordinamento e integrazione con i procedimenti in materia ambientale;
pb) adozione di misure di defiscalizzazione a sostegno e con possibilità di interazione con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;
pc) estensione delle forme di partenariato pubblico-privato contrattuale e istituzionale, anche al fine di agevolare il reperimento di risorse e capitali privati (ove del caso mediante ricorso a forme di partenariato pubblico-privato) complementari alle risorse pubbliche e contribuire alla attrattività e sostenibilità degli investimenti nel settore per associazioni e società sportive, operatori di mercato ed investitori, avuto riguardo all’impatto sociale degli investimenti medesimi;
q) previsione dei criteri e delle modalità per la digitalizzazione e la connettività della banda ultra-larga, del 5G e delle tecnologie di futura generazione, anche attraverso misure di sostegno attualmente in vigore, all’interno e all’esterno dell’impiantistica sportiva anche ai fini della implementazione di ecosistemi di realtà virtuale e aumentata, e della gestione remota delle produzioni audiovisive e digitali;
r) previsione dei criteri di sviluppo delle infrastrutture sportive al fine del raggiungimento degli obiettivi connessi all’impatto ambientale in termini di: (i) riduzione dei costi energetici e delle emissioni di C02, anche attraverso una gestione più consapevole delle tecnologie energetiche; (ii) sviluppo della capacità produttiva e riduzione dei consumi energetici; (iii) riduzione dei consumi dell’acqua, anche utilizzando il Fondo Transizione 5.0 istituito con decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, al fine di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.
Art. 4
Entrata in vigore e invarianza finanziaria
1. La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.
2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi da emanarsi in attuazione della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
sb/AGIMEG