Totem, Tar Bolzano: Legittimo chiudere per 60 giorni il bar che li istalla

Il Tar Bolzano conferma il provvedimento con cui il Sindaco del Comune trentino aveva disposto la sospensione delle attività a un bar in cui erano stati sequestrati, in due diverse occasioni, dei totem. L’esercizio in questione, nel 2013, era stato costretto a rimuovere le slot dal momento che non rispettava la distanza minima di 300 metri da alcuni luoghi sensibili. Nel 2016, poi, la Guardia di Finanza aveva effettuato due controlli a distanza di qualche mese l’uno dall’altro, nel primo aveva sequestrato un totem, nel secondo ben due. A quel punto l’amministrazione comunale aveva disposto la sospensione dell’attività per 60 giorni. Secondo la difesa dell’esercizio, questo provvedimento sarebbe però illegittimo, dal momento che l’obiettivo della sospensione “sarebbe quella di prevenire l’insorgere di problemi di ordine pubblico, non certo di punire gli esercenti dopo che gli apparecchi da gioco sono stati sequestrati e non più reinstallati”. Di diverso avviso tuttavia il Tar: la sospensione dell’attività – in base alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 – si può disporre anche nei confronti di quegli esercizi che costituiscono “un pericolo per l’ordine, la moralità o la sicurezza pubblica”. E difatti, “nel caso di specie, il Sindaco di Bolzano, presa visione dei citati verbali, ha deciso di sospendere la licenza di cui è titolare la ricorrente per due mesi, in applicazione della norma suddetta, ritenendo che l’esercizio costituisca un pericolo per l’ordine, la moralità o la sicurezza pubblica”. E ancora, “il titolare ha violato, più volte, la normativa in materia di pubblica sicurezza, collegando gli apparecchi da gioco c.d. totem presenti nel locale con siti per giochi illeciti non rispondenti alle caratteristica di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, del T.U.L.P.S, condotta aggravata dal fatto che nel locale in questione non erano ammessi neppure i giochi leciti, per la vicinanza di siti sensibili”. rg/AGIMEG