Tar Veneto su fasce orarie e distanziometro: “Ragionevole l’uniformità degli orari per il funzionamento degli apparecchi”

“L’uniformità degli orari per il funzionamento degli apparecchi per il gioco in tutte le tipologie di esercizi in cui è consentita la loro installazione, così come l’orario indifferenziato per tutto il territorio comunale, sono ragionevolmente giustificati e del tutto proporzionati rispetto all’intento di prevenire la trasmigrazione degli utenti dall’una all’altra tipologia di esercizi, ovvero dall’una all’altra zona del territorio comunale, fenomeni che verosimilmente si verificherebbero invece in caso di diversificazione di orari e di zone”. Con questa motivazione il Tar Veneto (Sezione Terza) ha dichiarato “in parte inammissibile e in parte infondato” il ricorso di una sala Vlt del Comune di Limena (PD) contro il distanziometro a seguito della deliberazione avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento di polizia urbana per l’apertura di sale giochi e l’installazione di apparecchi da gioco”. Tra l’altro il Tar evidenzia come “la società ricorrente non risulta aver formulato istanza per posizionare nuovi apparecchi VLT né nella sala ove già esercita la propria attività, né in altri locali, sicchè, allo stato essa non subisce una lesione immediata e diretta dalle citate previsioni regolamentari. In assenza di una richiesta funzionale all’installazione di nuovi apparecchi per il gioco, le contestate previsioni regolamentari non arrecano una lesione concreta e attuale (ma solo potenziale) agli interessi della ricorrente; anzi, l’eventuale annullamento del regolamento comunale, nella parte in cui prescrive i suddetti limiti all’insediamento o ampliamento delle sale da gioco, potrebbe, paradossalmente, arrecare un danno – anziché un’utilità concreta – alla società ricorrente, favorendo la localizzazione, senza le attuali limitazioni, di nuove sale giochi concorrenti da parte di altri operatori del settore”. Il ricorso per i giudici “è infondato nella parte in cui contesta le limitazioni agli orari di esercizio, immediatamente applicabili a tutti i gestori, introdotte dall’art. 64 del Regolamento comunale, che consentono l’apertura delle sale e l’accensione degli apparecchi per un massimo di otto ore tutti i giorni (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 e alle 22.00), compresi i festivi. Il consiglio comunale non ha usurpato poteri sindacali, né invaso il campo proprio delle competenze di quest’ultimo, avendo piuttosto fissato delle direttive di carattere generale, ancorché molto specifiche, che lasciavano, comunque, al sindaco un margine di autonomia nell’esercizio dei propri poteri. La limitazione degli orari di apertura o funzionamento delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco è stata disposta dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini”. Il Tar infine sottolinea come “una regolamentazione che prevede l’apertura per un massimo di otto ore al giorno risulta proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”. lp/AGIMEG