Tar Veneto: “L’accordo in Conferenza Unificata non ha alcun valore”

L’intesa per il riordino dei giochi siglato in Conferenza Unificata non è vincolante: “è allo stato, priva di valore cogente in quanto non recepita da alcun atto normativo”. Lo scrive il Tar Veneto nella sentenza con cui ha giudicato legittime le fasce orarie adottate dal Comune dal Comune di Bassano del Grappa. Il Sindaco – con un’ordinanza del gennaio scorso – ha previsto che le sale giochi e le scommesse possano rimanere aperte solo dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 22.00. Identici gli orari per l’accensione delle slot.

Il provvedimento è stato impugnato da alcuni operatori che hanno provato prima di tutto a far leva sul fatto che il Sindaco non avesse svolto indagini adeguate per valutare l’esatta diffusione delle ludopatie. Ma per il Tar Veneto un simile iter non è necessario: “Nell’attuale momento storico” si legge infatti nella sentenza, “la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza, come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale”.

In ogni caso, secondo il Collegio, l’Amministrazione ha comunque  “effettuato una congrua istruttoria. I dati forniti dalla locale ULSS nello studio dell’8 giugno 2017, evidenziano che la crescita del fenomeno della ludopatia, definita vera e propria emergenza sociale, ha riguardato anche l’ambito territoriale considerato, risultando dagli atti che oltre l’1% della popolazione adulta soddisfa i criteri per la diagnosi di GAP, fenomeno che si stima possa interessare circa 1500-2000 soggetti (giocatori d’azzardo patologici) nel distretto”. I soggetti in cura, ovviamente sono molti meno, ma non bisogna dimenticare che
“l’ordinanza – del Sindaco, NdR – ha finalità preventiva”, e che “il fenomeno della ludopatia tende a restare sommerso (…) molti soggetti ludopatici, perché provano vergogna o sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni, non si rivolgono alle strutture sanitarie e ai servizi sociali”.

Le ricorrenti hanno anche provato a far leva sull’accordo siglato in Conferenza Unificata lo scorso settembre, in base al quale gli Enti Locali dovrebbero consentire alle sale da gioco di restare aperte almeno 10-12 ore al giorno. Ma per il Tar, l’intesa “non può spiegare efficacia invalidante sull’ordinanza impugnata, considerato che l’intesa de qua è, allo stato, priva di valore cogente in quanto non recepita da alcun atto normativo”. Infatti, in base alla  Legge di Stabilità del 2016, “le intese raggiunte in seno alla Conferenza Unificata devono essere recepite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti: tale decreto ministeriale, a tutt’oggi, non è stato ancora adottato”. L’accordo di settembre, quindi, “non può determinare l’illegittimità dell’ordinanza impugnata”. Inoltre, l’intesa non si limita a prevedere delle fasce orarie minime, ma “prevede anche una significativa riduzione dell’offerta del gioco lecito, sia dei volumi che dei punti vendita, sicchè risulterebbe arbitrario e contrario allo spirito dell’intesa predicarne un’applicazione atomistica o parcellizzata”. gr/AGIMEG