Tar Toscana rinvia a ottobre decisione su ricorso contro distanziometro Pisa: “Le questioni prospettate necessitano di essere approfondite”

“Le questioni prospettate in ricorso necessitano di essere approfondite in sede di esame del merito e allo stato non paiono sussistere i presupposti per l’accoglimento della richiesta sospensiva, stante il necessario preliminare vaglio della legittimità del regolamento comunale che ha individuato i luoghi sensibili“: con queste motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha respinto l’istanza di sospensione del provvedimento con cui si dispone il rigetto dell’istanza di cui all’art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio della raccolta delle scommesse e fissa la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8 ottobre 2019. Per i giudici si ritiene “necessario, ai fini della decisione nel merito, che la Questura di Pisa (…) chiarisca i fatti relativi alla presenza di pregresso titolo per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse, cioè se esso inerisca alla stessa localizzazione di cui all’istanza in discussione, se sia tuttora efficace e come si rapporti all’istanza di cui si discute nel presente giudizio”. lp/AGIMEG