Consiglio di Stato boccia ricorso contro distanziometro Bolzano: “Nessun effetto espulsivo del gioco”

Vi è una “indubbia congruità/adeguatezza della disciplina legislativa provinciale in questione rispetto alle finalità perseguite e la mancata violazione dell’art. 41 della Costituzione (“l’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” ndr) e del principio di ragionevolezza, con conseguente insussistenza dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha confermato la legittimità della legge provinciale di Bolzano – che prevede almeno 300 metri di distanza dai luoghi sensibili per sale da gioco e apparecchi – e ha respinto il ricorso di un titolare di una sala giochi di Brunico contro il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione alla gestione della sala con ordine di restituire la licenza e di chiudere l’esercizio. Per i giudici infatti “alla luce delle risultanze della relazione del consulente tecnico d’ufficio – redatta a conclusione delle operazioni peritali nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e involgenti la necessità di una ricognizione del territorio comunale di ubicazione della sala giochi della parte ricorrente – deve essere escluso che si sia verificato l’effetto espulsivo lamentato dalla parte ricorrente”. Inoltre il CdS sottolinea come “le simulazioni e i rilevamenti effettuati dal consulente tecnico d’ufficio hanno evidenziato la persistente sussistenza di uno spazio utile residuo, bensì tendenzialmente ristretto, ma pur sempre idoneo e sufficiente per l’organizzazione economica dell’attività gestita dall’odierno appellante”. Affermando che la scelta del legislatore rientra “ampiamente nei limiti della discrezionalità riservata all’attività legislativa”, i giudici respingono il ricorso. lp/AGIMEG