Consiglio di Stato, respinto ricorso sale gioco: “Distanziometro Bolzano non espelle il gioco ed e’ legittimo anche se dissuade solo i giocatori non a rischio”

Il distanziometro di Bolzano “non comporta un’interdizione/espulsione assoluta degli esercizi gestiti dalle imprese ricorrenti né dal territorio dei singoli comuni né, tanto meno, dall’intero territorio provinciale. Infatti, le simulazioni e i rilevamenti effettuati dal consulente tecnico d’ufficio hanno evidenziato la persistente sussistenza di uno spazio utile residuo nell’ambito dei singoli terrori comunali, bensì tendenzialmente ristretto, ma pur sempre idoneo e sufficiente per l’organizzazione economica delle attività delle sale giochi gestite dalle imprese odierne appellanti”. Lo scrive la Sesta Sezione del Consiglio di Stato nelle dieci sentenze con cui respinge i ricorsi di una serie di sale da gioco non solo di Bolzano, ma anche dei paesi di Merano, Vipiteno, Ortisei, Salorno e Prato allo Stelvio. Il Collegio aveva disposto una Ctu per valutare gli effetti della misura, l’incarico era stato affidato a Cesare Pozzi, docente di Economia dell’Impresa presso l’Università LUISS di Roma‎. Pozzi nella perizia ha sostenuto che il distanziometro non ha un effetto totalmente espulsivo, ma può creare delle distorsioni nel mercato, visto che rischia di relegare le sale nelle aree periferiche dei vari Comuni. La conseguenza è che può modificare le abitudini dei giocatori sociali spingendoli a non giocare, mentre invece può rivelarsi del tutto inefficace nei confronti dei giocatori patologici. I giudici di Palazzo Spada respingono prima le richieste di rimettere la questione alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia Europea, e poi si concentrano appunto sull’effetto espulsivo. E affermano che la localizzazione per le sale gioco non è un parametro strategicamente rilevante: “la raccolta di gioco complessivamente realizzata dalle sale gioco in un orizzonte temporale sufficientemente ampio (2011-2017) risulta essere indipendente dalla loro distribuzione sul territorio, e i differenti risultati in termini di raccolta di gioco per apparecchio da intrattenimento delle singole sale sembrano determinati da fattori diversi, probabilmente riconducibili alla tipologia e alla varietà di servizi offerti in grado di attirare in misura maggiore o minore le differenti tipologie di consumatori”.
Il Consiglio di Stato affronta poi anche le ripercussioni che il distanziometro può avere sia sui giocatori non a rischio, sia su quelli patologici, per accertare se la misura sia proporzionata o meno agli obiettivi. Per i primi “deve ritenersi assodato che lo spostamento delle sale gioco in aree periferiche e la minore capillarità nella distribuzione delle stesse comportino una riduzione significativa del gioco”. Ma sebbene si tratti di soggetti non a rischio, “l’introduzione del distanziometro, sotto il profilo della tutela della salute, ben può essere ritenuto un intervento idoneo ed efficace per prevenire forme di ludopatia, nella misura in cui il gioco occasionale sia interpretato come lo stadio iniziale di un processo che, ancorché in termini probabilistici, porti linearmente allo sviluppo di una dipendenza”. Nella CTU si osserva però che le sale a questo punto potrebbero “concentrare le proprie strategie commerciali verso i giocatori non occasionali, disposti a spostarsi per soddisfare il proprio bisogno di giocare”, e di conseguenza il comportamento questa categoria “non dovrebbe subire per il complesso delle sale ubicate nel territorio provinciale variazioni significative”. Ma per il Collegio si tratta “di effetti negativi nel breve periodo, da affrontare in un momento successivo con interventi adeguati incentrati sulle categorie dei giocatori problematici, mentre nella presente sede appare dirimente la non implausibile efficacia preventiva sulle categorie dei giocatori sociali/occasionali e delle fasce giovanili, onde impedirne un’evoluzione in senso patologico nel comportamento di gioco”. gr/AGIMEG