Tar Abruzzo: “Anche società di software per giochi online tra le imprese che possono beneficiare di finanziamenti della Regione”

“La piattaforma informatica e i giochi devono essere considerati beni a prescindere dalla consistenza immateriale”. Con questa motivazione il Tar Abruzzo (Sezione Prima) ha accolto il ricorso di una società che produce software di gioco, che era stata esclusa dalla procedura della Regione Abruzzo per “Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”. Il Tar ricorda che  “sono ammesse al finanziamento tutte le micro, piccole e medie imprese” che si occupano anche di  “edizione di software; – Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (62.0); – Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; – Portali web”. “Ritenuto che la proposta progettuale della ricorrente debba essere ricondotta nel settore di cui al Codice “Edizione di giochi per computer e per tutte le altre piattaforme”, rientrante nella predetta attività ammessa”, e “considerato che la ricorrente produce e commercializza sia il software – piattaforma, che si interfaccia con ogni operatore/azienda del sistema produttivo del “gaming on-line” per effetto della materiale installazione sui loro sistemi informatici, sia il software – applicazione da installare sui terminali dei clienti finali per poter giocare on-line, sia ancora i “giochi di abilità” cui sarà possibile accedere tramite i predetti software applicativi (….)”, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. lp/AGIMEG