La Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulle liste troppo estese dei luoghi sensibili, contenute nelle leggi regionali per il contrasto al gioco patologico. E’ stata infatti iscritta al ruolo della Consulta, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la questione di legittimità sollevata dal Tar Abruzzo – sezione staccata di Pescara – a giugno scorso sulla legge approvata dalla Regione Abruzzo nell’agosto 2013. Al centro della vicenda il fatto che nella lista dei luoghi sensibili siano incluse anche le caserme: “Per quanto non sia contestabile la possibilità delle regioni di individuare ulteriori spazi collettivi che esprimano analoghe esigenze di tutela, e’ comunque del tutto evidente che cio’ che accomuna le strutture «protette» e’ l’esigenza, espressa dall’art. 1 della legge regionale in esame, di «tutelare determinate categorie di persone dai rischi che … derivano» dalla «diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco», spiega il Tar nell’ordinanza, giustificando quindi in pieno il fatto che nella lista vengano inclusi i centri di aggregazione di giovani. Il Collegio Tuttavia non ha ravvisato un’analoga esigenza di tutela quando simili strutture vengano frequentare da “adulti in normali condizioni psico-fisiche e perciò non particolarmente vulnerabili di fronte al rischio ludopatia”. IL Tar osserva infatti che non si riscontra “alcun elemento che consenta di collocare i soggetti che frequentano tali luoghi (adulti in normali condizioni psico-fisiche sottoposti alla disciplina militare) tra quelli psicologicamente deboli e bisognosi della protezione legislativa”. Insomma, conclude il giudice amministrativo, “Poiche’ il requisito della distanza di almeno 300 metri da «caserme militari» non risulta far capo ad esigenze riferibili alla materia «tutela della salute», ne consegue l’illegittimita’ costituzionale della previsione in quanto estranea alla competenza legislativa della Regione”. gr/AGIMEG