Giochi, la legge regionale Abruzzo sulle ludopatie arriva alla Corte Costituzionale. Per il Tar Abruzzo illegittimo includere le caserme tra i luoghi sensibili

La Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulle liste troppo estese dei luoghi sensibili, contenute nelle leggi regionali per il contrasto al gioco patologico. E’ stata infatti iscritta al ruolo della Consulta, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la questione di legittimità sollevata dal Tar Abruzzo – sezione staccata di Pescara – a giugno scorso sulla legge approvata dalla Regione Abruzzo nell’agosto 2013. Al centro della vicenda il fatto che nella lista dei luoghi sensibili siano incluse anche le caserme: “Per quanto non sia contestabile la possibilità delle regioni  di individuare  ulteriori  spazi  collettivi  che   esprimano   analoghe esigenze di tutela, e’ comunque  del  tutto  evidente  che  cio’  che accomuna le strutture «protette» e’ l’esigenza, espressa dall’art.  1 della legge regionale in esame, di «tutelare determinate categorie di persone dai rischi che … derivano» dalla «diffusione  dei  fenomeni di dipendenza dal gioco», spiega il Tar nell’ordinanza, giustificando quindi in pieno il fatto che nella lista vengano inclusi i centri di  aggregazione di giovani. Il Collegio Tuttavia non ha ravvisato un’analoga esigenza di tutela quando simili strutture vengano frequentare da “adulti in  normali  condizioni psico-fisiche e perciò non particolarmente vulnerabili di fronte  al rischio ludopatia”. IL Tar osserva infatti che non  si riscontra “alcun elemento che consenta di collocare i soggetti  che  frequentano tali luoghi (adulti in normali  condizioni  psico-fisiche  sottoposti alla  disciplina  militare)  tra  quelli  psicologicamente  deboli  e bisognosi della protezione legislativa”. Insomma, conclude il giudice amministrativo, “Poiche’ il requisito  della  distanza  di  almeno  300  metri  da «caserme militari» non risulta far capo ad esigenze  riferibili  alla materia  «tutela  della   salute»,   ne   consegue   l’illegittimita’ costituzionale della previsione in quanto  estranea  alla  competenza legislativa della Regione”. gr/AGIMEG