Slot, Tar Puglia a favore del distanziometro: “Legge Regionale vieta apparecchi a meno di 500 metri dalle scuole”

“L’installazione di slot machines in locali ubicati in prossimità di istituti scolastici è tassativamente vietata” dalla Legge Regionale. Con questa motivazione il Tar Puglia ha respinto il ricorso di una tabaccheria di Lucera (FG) contro il divieto di installazione di nove awp nel locale, a seguito dell’ampliamento dell’attività commerciale. Per i giudici “da ciò deriva la doverosità dei provvedimenti adottati dal Comune, essendo il locale collocato ad una distanza inferiore a m. 500 dall’istituto scolastico “Bozzini-Fasani”. Tale rigore normativo trova le proprie ragioni nelle peculiari esigenze di tutela della salute pubblica sottese all’adozione della L.R. n. 43/2013, rubricata ‘Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico’”. Il Tar ha evidenziato come “la disposizione in esame si applica non solo in presenza di un esercizio commerciale avente come oggetto esclusivo un’attività di sala giochi, ma ogniqualvolta, a prescindere dalla natura dell’attività esercitata, si intendano installare apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, TULPS, non rilevando, pertanto, nel caso di specie, che l’attività già svolta dal ricorrente consista nella somministrazione di alimenti e bevande con annessa tabaccheria. Ciò premesso, sotto altro profilo occorre rilevare che, ferma, in via generale, l’inidoneità della SCIA ai fini dell’apertura di una sala da gioco e dell’installazione di detti apparecchi, nel caso di specie l’odierno ricorrente non avrebbe potuto ottenere alcuna autorizzazione, atteso l’insuperabile divieto sancito dal comma 2 dell’art. 7 di installare videogiochi di cui all’art. 110 TULPS (ad eccezione di quelli indicati dal comma 7, in quanto attivabili unicamente attraverso l’introduzione di monete di valore non superiore ad € 1,00 e aventi ad oggetto premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica) in prossimità di istituti scolastici”. Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge. lp/AGIMEG