Slot, Tar Lazio respinge ricorso Codacons su rilascio Nulla Osta: “ADM ha operato in conformità dell’attuale assetto ordinamentale del settore”

“ADM, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e tutela della filiera del gioco lecito, ha operato in conformità all’attuale assetto ordinamentale del settore nonché in aderenza alla ratio che ispira le norme introdotte dalla legge di stabilità 2016”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso presentato da Codacons e Siipac (Società Italiana di Intervento Sulle Patologie Compulsive) contro i Monopoli di Stato per l’annullamento della circolare ADM avente ad oggetto “art. 1, comma 922, della legge 28/12/2015 n. 208 c.d. legge di stabilità 2016” nella parte in cui prevede che “la disposizione citata, impedendo il rilascio di N.O.E. (Nulla Osta di Esercizio) che non siano sostitutivi di analoghi N.O.E., viene a fissare un tetto pari al numero di apparecchi AWP esercizio alla data del 31/12/2015, oltre il quale è precluso il rilascio di ulteriori titoli autorizzatori. Tale numero è pari d 418.2010 unità e, per quanto detto, rappresentata il numero massimo di N.O.E. per l’anno 2016 (a partire dal 1° gennaio 2017, in relazione all’evoluzione tecnologica degli apparecchi, potrà essere prevista la riduzione graduale degli stessi fino a giungere al numero massimo previsto dal decreto attuativo del comma 943 dell’art. 1, della stessa legge. n. 208/2015)”. Le ricorrenti ritengono che il tetto al rilascio di nuove autorizzazioni sia contenuto non già nell’art. 1, comma 922 della legge, bensì nel successivo comma 943, che prevede la riduzione proporzionale del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Per i ricorrenti la circolare dell’Agenzia aggirerebbe il dato normativo, come confermato dalla risposta ad un interrogazione parlamentare del 7 luglio 2016, in cui si riferisce che il numero di nulla osta per apparecchi attivi al 31 luglio 2015 è pari a 378.109. Gli effetti della riduzione saranno tali da portare progressivamente (nell’arco di 4 anni) a ridursi sino ad un numero non superiore a 265.000. Ciò dovrebbe impedire, secondo l’Agenzia, fenomeni di commercializzazione di nulla osta non improntati a criteri di trasparenza. Sarebbero state violate, inoltre, le norme che hanno fissato i principi della prevenzione e contrasto del GAP. Il Tar sottolinea come “con riferimento alla prescritta riduzione, il numero di nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, risulta pari a 378.109 unità. E’ pertanto rispetto a tale numero che si produrranno gli effetti di riduzione minima (“non inferiore al 30%”) previsti dalla legge portando progressivamente gli apparecchi a ridursi sino ad un numero non superiore a 265.000. Le ricorrenti sono incorse nell’equivoco di ravvisare nella circolare impugnata lo strumento normativo per dare attuazione alla riduzione prevista dal citato comma 943, laddove tale compito è affidato ad un decreto ministeriale”. Per il Collegio il ricorso “è infondato nel merito e deve essere respinto”.

L’amministrazione si è in particolare fatta carico, in relazione all’incremento del PREU, della necessità per gli operatori del settore di mettere rapidamente in esercizio gli apparecchi con pay out inferiore al 74%, introducendo una “procedura straordinaria”, a carattere temporaneo, a cui ciascun concessionario ha potuto accedere presentando una richiesta contestuale di dimissione/emissione di N.O.E. sostitutivi.
Nell’ambito di tale procedura è stata prevista, quale condizione imprescindibile «che siano contemporaneamente richiesti la dismissione e il rilascio di nuovi N.O.E. in egual numero e che gli stessi siano riferiti al medesimo proprietario/gestore/possessore».
Ne consegue che «non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, unica condizione essendo che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto». Dal punto di vista dell’ “affidamento” l’intervento del legislatore si iscrive in un contesto normativo da tempo caratterizzato da esigenze di riordino in funzione della «tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica»; relativamente ai “fini sociali” perseguiti, essi consistono nel miglioramento della sicurezza pubblica, della tutela dei giocatori e nella razionalizzazione dell’offerta presente sul territorio; per quanto concerne le garanzie recate dell’art. 42 Costituzione, non viene operato né l’esproprio dei beni acquistati ai fini della raccolta del gioco, né, comunque, del patrimonio in essi investito, essendosi il legislatore limitato a rimodulare l’offerta di un settore al quale, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, è connaturato l’intervento pubblico in funzione di indirizzo e tutela tanto degli interessi dei consumatori quanto di quelli erariali. Pare poi al Collegio che, in tale processo, il legislatore si sia attenuto al principio di gradualità e proporzionalità indicato dalla Corte Costituzionale, non imponendo ex abrupto la dismissione degli apparecchi attualmente in uso, bensì attraverso step successivi, destinati a venire a compimento solo nel 2019″. Le circolari impugnate appaiono in definitiva legittime nella misura in cui hanno individuato il “tetto” «oltre il quale è precluso il rilascio di ulteriori titoli autorizzatori» per l’anno 2016, quale misura propedeutica alla programmata riduzione, prevista a decorrere dall’1.1.2017. lp/AGIMEG