Scommesse, Tribunale Mantova annulla sequestro centro Bet1128: “Bando di gara in contrasto con i principi europei”. Avv. Scarano (Bet1128): “Schema di convenzione sproporzionato rispetto all’obiettivo di combattere frodi e illegalità nel settore delle scommesse”

Ennesima vittoria per Bet1128. Il Tribunale di Mantova ha infatti annullato il sequestro di un centro Bet1128 e disposto la restituzione dei beni sequestrati, tra cui 9 computer. “Vi è il dubbio – si legge nella sentenza – che la normativa interna possa essere in contrasto con il diritto eurounitario, e che perciò vada disapplicato l’articolo 4 comma 4 bis della legge 401/89 nella parte in cui punisce coloro che esercitano l’attività di raccolta scommesse senza avere la necessaria autorizzazione e concessione, il cui rilascio è stato rifiutato in violazione delle medesime norme sovranazionali. Da ciò derivano anche l’insussistenza del fumus delicti e l’annullamento del decreto di sequestro preventivo”. Nello specifico, si evidenzia come “lo schema di convenzione (del bando Monti ndr) potrebbe presentare un contenuto sproporzionato rispetto all’obiettivo di combattere le frodi e le illegalità nel settore delle scommesse, imponendo alla concessionaria un sacrificio tale da rendere antieconomica la partecipazione al bando e inoltre apparendo eccessivo rispetto al concorrente interesse della continuità dell’attività organizzata, potendo entrambi meglio essere perseguiti mediante la cessione ai prezzi di mercato”. Grande soddisfazione da parte dell’Avv. Vincenzo Scarano, legale di Bet1128, che ha seguito l’intera vicenda tra i vari gradi di giudizio: “Questo procedimento ha avuto un percorso molto articolato, il centro scommesse è stato chiuso dopo pochissimi giorni di attività, abbiamo impugnato il provvedimento di convalida emesso dal Gip di Mantova, il Tribunale non accolse il riesame, la Cassazione in prima udienza ha sospeso il giudizio per poi metterlo nuovamento nel ruolo, annullando il provvedimento con rinvio al Tribunale di Mantova che ha fatto un’analisi molto tecnica. In particolare, ha ritenuto che l’ applicazione dell’articolo 25 della convenzione del bando di gara è sproporzionata rispetto all’obiettivo di combattere le frodi e le illegalità nel settore delle scommesse, e che pertanto la partecipazione al bando sarebbe stata antieconomica”. cr/AGIMEG