Schede clonate, per la Cassazione è frode aggravata e non peculato. E si prescrive prima

Commette truffa aggravata e non peculato il gestore che istalla nelle slot una seconda scheda per nascondere le giocate incassate e pagare una quota minore di Preu. Lo ha stabilito la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, una distinzione non di poco conto visto che gli imputati hanno potuto beneficiare di termini di prescrizione ridotti, e questi reati sono stati dichiarati estinti.

Per la Cassazione, il gestore infatti “non ha il possesso o la disponibilità di denaro altrui” ovvero il Preu che deve corrispondere all’Amministrazione, “ma, diversamente, è debitore nei confronti di questa in relazione ad una obbligazione pecuniaria commisurata all’entità del denaro percepito”. E la Corte giunge a questa conclusione dopo aver esaminato una serie di aspetti della normativa: in primo luogo “il soggetto passivo dell’imposta non è il giocatore, ossia colui che versa il denaro che si assume oggetto di appropriazione”; poi, “il termine di riferimento finale per il pagamento del prelievo erariale unico è quello annuale”; e infine – soprattutto – il “prelievo erariale unico è dovuto per le giocate effettuate con apparecchi e congegni del tutto estranei alla rete telematica esattamente allo stesso modo che per le giocate effettuate con apparecchi e congegni regolari”. Insomma, non si può concludere che “il soggetto che incassa le somme delle giocate riceva ab origine denaro di proprietà dell’erario”; invece, il denaro percepito costituisce il ricavo di un’attività commerciale, legittimamente o illegittimamente svolta, sulla quale è parametrata l’obbligazione tributaria”.

La Corte esclude anche che l’istallazione della doppia scheda integri il reato di frode informatica. In primo luogo, la seconda clone “è, di fatto, un diverso computer dedicato al gioco, inserito (nascosto) nella stessa “cassa” e che, con il diverso computer, convive condividendo le periferiche di ingresso e di uscita, sicché non vi è alcuna alterazione di un sistema informatico”. Ma anche a voler superare questa obiezione, l’agente altera un sistema informatico che gli appartiene, mentre per commettere frode informatica dovrebbe intervenire su un sistema altrui. rg/AGIMEG