Giochi, Tar Sicilia: “Senza concessione e autorizzazione di PS cessazione attività di raccolta”

L’esercente che “non è in possesso di autorizzazione di p.s. e che ha operato anche per conto di soggetti non titolari di concessione” deve cessare l’attività di raccolta di gioco. E’ quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) – respingendo il ricorso di una sala giochi per l’annullamento del provvedimento del Questore di Ragusa che ha ordinato l’immediata cessazione dell’attività di raccolta. “Considerato che gli ampi poteri discrezionali riconosciuti in materia al questore risultano dalle chiare previsioni del T.U.L.P.S.; che l’attività di raccolta di gioco lecito richiede sia la concessione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, sia l’autorizzazione di p.s. di cui al T.U.L.P.S. e che risulta che il ricorrente non è in possesso di autorizzazione di p.s. e che ha operato anche per conto di soggetti non titolari di concessione” il Tar Sicilia respinge l’istanza di misure cautelari. lp/AGIMEG