Giochi, Tar Lombardia accoglie ricorso FIT contro limitazioni del Comune di Bergamo: “10eLotto e GeV non possono essere accomunati a Slot e Vlt”

Il TAR della Lombardia ha accolto il ricorso presentato da FIT contro l’ordinanza del Sindaco di Bergamo che aveva esteso le limitazioni del gioco anche a 10eLotto e Gratta Vinci. Il ricorso in esame era stato proposto, oltre che da due titolari di concessioni per la vendita di generi di monopolio e per la raccolta delle giocate del lotto (rilasciate loro dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), dalla Federazione Italiana Tabaccai (FIT). Esso ha ad oggetto il regolamento comunale e la successiva ordinanza che lo ha attuato, con cui il Comune di Bergamo ha inteso limitare l’apertura di “nuovi punti gioco” e adottare, secondo quanto si legge nella proposta di regolamento sottoposta al Consiglio, “una specifica regolamentazione delle modalità di gestione delle Sale che ospitano gli apparecchi da gioco nonché degli orari di apertura delle stesse, al fine di limitare per quanto possibile” le patologie e le problematiche legate al gioco d’azzardo”. Per il Tar “con il ricorso in esame si deduce, in via principale, la carenza di potestà regolamentare del Comune in ordine all’orario di esercizio di giochi, leciti, gestiti in forza di una concessione ministeriale, in regime di monopolio, quali il “10eLotto” e i c.d. “Gratta &vinci”. Rispetto alla raccolta di giocate, con riferimento a tali giochi, il regime applicabile sarebbe, dunque, quello proprio del Lotto e, quindi, indirettamente, della vendita di tabacchi: tutte attività esercite da soggetti individuati come titolari dei requisiti per essere concessionari delle attività suddette, esercitate in regime di Monopolio da parte dello Stato”. Peraltro, i due giochi in questione (10eLotto e Gratta&Vinci) non sarebbero accumunabili agli altri descritti nei provvedimenti censurati, per le stesse ragioni evidenziate dal TAR Veneto, nella sentenza n. 1016/16, in cui ben si chiarisce che Slotmachine e Videolottery appaiono più insidiosi, ad esempio delle scommesse ippiche e sportive, perché “implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo patologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica. In effetti, 10eLotto e Gratta&Vinci non presentano tale caratteristica, comune, invece, agli altri tipi di gioco d’azzardo elencati nel Regolamento comunale prima e nell’ordinanza comunale poi, così come ben diverse sono le condizioni ambientali che caratterizzano sale giochi e tabaccherie/ricevitorie (frequentate da utenza differenziata e presidiate dal controllo funzionale dell’esercente). Ne discende, dunque, la disomogeneità di tali giochi rispetto a quelli che il Comune ha dichiaratamente inteso limitare, con la conseguenza che deve ravvisarsi, per questo profilo, una carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati”. cr/AGIMEG