Cassazione: Se il concessionario non paga il giocatore, ne risponde l’ADM

Se il concessionario non paga un giocatore, lo devono fare i Monopoli di Stato, dal momento che esercitano un potere di vigilanza. Lo afferma la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione respingendo il ricorso intentato da Piazza Mastai contro una sentenza del Tribunale di Palermo confermata anche in secondo grado dalla Corte d’Appello. La vicenda è quella di un giocatore siciliano che non è riuscito a riscuotere le somme di denaro – oltre 13mila euro – che aveva depositato sul conto di gioco di un concessionario. Tutti i rimedi legali erano andati a vuoto, a quel punto il giocatore aveva chiesto ai Monopoli di escutere la fidejussione, ” ma la garanzia era stata integralmente escussa dall’Amministrazione ad estinzione (parziale) del debito d’imposta” spiega la Suprema Corte. Il giocatore ha quindi chiesto alla stessa Piazza Mastai di saldare il conto, ottenendo ragione sia in primo che in secondo grado.

La Cassazione adesso spiega che – come hanno giustamente sostenuto i giudici di merito – “la concessione-contratto disciplinante l’affidamento del servizio pubblico prevedeva l’esercizio del potere di vigilanza e di controllo da parte del concedente”. E ancora: “L’esercizio del potere di vigilanza e di controllo reca con sé, nell’ambito della concessione di pubblico servizio, l’esistenza di una relazione tale da radicare la responsabilità ai sensi dell’art. 2049” ovvero per i danni cagionati – in questo caso – dal concessionario. LA Cassazione conclude che  “l’inserimento del concessionario dell’attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta che dei danni arrecati dal fatto illecito del concessionario medesimo risponda l’autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo”. gr/AGIMEG