Decreto Sostegni Ter: “Da istituire nuova Direzione generale per l’ippica presso il MIPAAF”

L’articolo 9-bis, introdotto al Senato, incrementa di 1 milione di euro per il 2022 il fondo per il finanziamento degli impianti ippici e rinvia ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei criteri di riparto di tali risorse.

“La disposizione incrementa di 1 milione di euro per l’anno 2022 il fondo per il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I relativi oneri sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che reca le necessarie disponibilità”. E’ quanto si legge nella Relazione Tecnica relativa al DL “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, approvato dal Senato.

“Si prevede l’istituzione di una nuova Direzione generale per l’ippica presso il MIPAAF mediante l’incremento di un posto di funzione dirigenziale di livello generale. Il costo unitario annuo, comprensivo degli oneri riflessi, del dirigente di livello generale è riportato nella tabella seguente:

Gli oneri sono stati quantificati tenendo conto, per la prima annualità, della possibilità di ricoprire il posto dirigenziale di livello generale già dal mese di aprile 2022. Oltre a questi indicati, la disposizione non comporta ulteriori oneri di personale e funzionamento in quanto l’istituenda Direzione generale si avvarrà delle tre posizioni dirigenziali di livello non generale in essere (attuali Uffici PQAI VI, VII e VIII) e del personale non dirigenziale già in servizio presso i predetti Uffici. Per tale ragione, la disposizione non prevede ulteriori modifiche della dotazione organica dirigenziale del Ministero, né modifiche della dotazione organica del personale non dirigenziale. La copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 203.084 per l’anno 2022 e ad euro 270.778 a decorrere dall’anno 2023, è disposta mediante corrispondente riduzione della Tabella A del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che reca le necessarie disponibilità”, aggiunge.

L’articolo 7 esclude, per i trattamenti e gli assegni ordinari di integrazione salariale, fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori (quali la ristorazione, il turismo, il commercio all’ingrosso e lo spettacolo) da 1° gennaio al 31 marzo 2022, l’applicazione della relativa contribuzione addizionale a carico dei medesimi datori. Il comma 1-bis, introdotto al Senato, dispone un incremento di 7,6 milioni di euro, per l’anno 2023, del Fondo per interventi strutturali di politica economica. I commi da 2-bis a 2-quinquies, introdotti al Senato, prevedono misure volte a garantire alle persone con disturbi specifici di apprendimento la parità di accesso al mondo del lavoro e l’inclusione professionale, anche attraverso la figura del responsabile dell’inserimento lavorativo aziendale, debitamente formato e chiamato a creare l’ambiente più adatto alla realizzazione professionale delle persone che intendano essere riconosciute come tali, presentandone la relativa certificazione.

“La presente disposizione prevede l’esonero dal pagamento dei descritti contributi addizionali in favore dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, individuati nell’allegato I al decreto che, nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa. La relazione tecnica è stata predisposta utilizzando i dati desunti dagli archivi gestionali dell’INPS relativi alla fruizione della Cassa integrazione Covid-19, concessa ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del DL n. 18/2020, relativa al mese di febbraio 2021 nell’ipotesi che la recente massiccia diffusione del virus possa riproporre nei primi mesi del 2022, per i settori interessati dalla norma, un ricorso analogo al trattamento di CIG conseguenti a misure e a comportamenti individuali atti a contenere ed evitare il contagio. Si è utilizzato per ciascun settore una retribuzione media oraria pari a 11,7 euro. La tabella seguente riporta la stima delle minori entrate contributive derivanti dall’esonero del contributo addizionale di cui all’art. 5 del D. Lgs 148/2015 per i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici riportati nell’allegato 1 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D. Lgs 148/2015; nella tabella vengono riportate anche le basi tecniche sulle quali sono stati effettuate le valutazioni. L’aliquota media del contributo addizionale oggetto dell’esonero è pari al 9% per le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, mentre è stato utilizzato il 4% per le aziende fino a 15 dipendenti. L’onere riportato è al lordo degli effetti fiscali che produrranno effetti positivi per la finanza pubblica a partire dal 2023”, aggiunge.

Stima minori entrate contributive 2022 derivanti dall’esonero del contributo addizionale per le aziende che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro il 31 marzo 2022 (Importi in milioni di euro) ( + effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica )

cdn/AGIMEG