L’Assemblea del Senato è impegnata, fino alle 18 di oggi, con la discussione del ddl n. 2505, di conversione del decreto-legge n. 4/2022, in materia di sostegno alle imprese e per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, licenziato dalla 5a Commissione ieri. Relatori sono la sen. Conzatti e i sen. Damiani e Misiani; relatore di minoranza il sen. Calandrini. L’esame del provvedimento, sul quale il Governo ha preannunciato l’intenzione di porre la questione di fiducia, proseguirà domani, giovedì 17 alle 9,30, con la replica dei relatori e del Governo, le dichiarazioni di voto e la votazione nominale con appello.
Ecco tutti gli emendamenti segnalati al testo riguardanti l’ippica:
9.0.6 (testo 2)
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
1. All’articolo 1, comma 870, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «un fondo di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 4 milioni di euro per l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l’anno 2022, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
19.0.19 (testo 2)
La Commissione
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
1. Al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico, i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all’istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come definita dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e dall’articolo 1, comma 166 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di 270.777,30 euro a decorrere dall’anno 2022. 2. Al fine di dare celere attuazione al comma precedente, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modifica, entro sessanta giorni, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 270.777,30 a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ”Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, all’uopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».
cdn/AGIMEG