Decreto PNRR: improponibile emendamento FI su rafforzamento controlli sul gioco minorile

La Commissione Bilancio del Senato è impegnata con l’esame del ddl di conversione del d-l n. 13 per l’attuazione del PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, avviato il 2 marzo (relatori Gelmetti e Testor). Il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto lunedì 13 marzo.

Improponibile l’emendamento Damiani, Lotito, Paroli (FI-BP-PPE) riguardante il rafforzamento del controlli sul gioco pubblico minorile.

Ecco il testo integrale:

Dopo l’articolo 55 aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis

(Rafforzamento controlli gioco pubblico minorile)

        1. Per rendere maggiormente efficace il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza da parte delle Autorità preposte, dal 1° maggio 2023 l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: 9-quater. L’accesso alle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica della maggiore età da parte dell’esercente tramite esibizione di un documento di riconoscimento. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno ed il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le soluzioni tecnologiche idonee a garantire l’attivazione ed il funzionamento del Registro unico nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dalle attività di gioco ed a verificare l’assenza dell’avventore dal Registro stesso all’atto della presentazione del documento di riconoscimento, nel rispetto della disciplina vigente in materia di dati personali.”

            2. Le condotte elusive dei controlli di cui alla lettera a) sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata.

        3. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui ai precedenti commi è destinata all’incremento del fondo di cui al comma 603, articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

cdn/AGIMEG