Decreto Omnibus: oggi al Senato il voto di fiducia

Sono previste in Aula al Senato le dichiarazioni di voto e la votazione nominale con appello sulla questione di fiducia posta dal Governo, ieri, sull’approvazione, nel testo definito dalle Commissioni riunite 5a Bilancio e 6a Finanze, del ddl di conversione del d-l n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, illustrato in Aula dai senatori Salvitti e Lotito.

Tra le misure previste nel Decreto Omnibus:

“L’articolo 4, come modificato in sede referente, ripropone, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, alcune agevolazioni fiscali, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024”, si legge nel dossier allegato al testo.

“In particolare, il comma 1, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ripropone le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 novembre 2024. Si rammenta che l’articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha istituito per le imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta pari al 50% delle spese di investimento in campagne pubblicitarie, effettuate a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, a favore delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Il contributo è concesso nel limite complessivo di 90 milioni di euro nel 2020, che costituisce tetto di spesa per il medesimo anno. L’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha esteso tale agevolazione alle spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 202113 . Successivamente, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022 ha esteso la medesima agevolazione anche agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2024, che costituisce limite di spesa.

Ai relativi oneri, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell’articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio n. 106 del 2021. Al riguardo, si segnala che il citato articolo 10, comma 3, del DL n.73 del 2021 ha istituito, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro, da considerare come limite di spesa, con cui finanziare un contributo a fondo perduto da riconoscere a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per la sanificazione e prevenzione, nonché per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19. Detto contributo era diretto al ristoro delle spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, nonché di sanificazione e prevenzione che fossero state sostenute da: – società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non avevano superato il valore della produzione di 100 milioni di euro; – società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. La dotazione del fondo è stata successivamente incrementata di 20 milioni di euro per l’anno 2022 dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del primo periodo, pari a 7 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2008.

Il comma 2 precisa che l’investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa) e b) (corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione), del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986) relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito di cui al primo periodo relativo ai ricavi non trova applicazione. Le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, certificano di svolgere attività sportiva giovanile.

Ai sensi del comma 3, nel caso in cui le risorse disponibili risultino insufficienti rispetto alle richieste ammesse, è prevista la ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge n. 398 del 1991. La legge n. 398 del 1991 offre alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro, la possibilità di optare per un regime fiscale agevolato. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

Il comma 4, come modificato in sede referente, disciplina le modalità di concessione del contributo. In particolare: ▪ il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997; ▪ la previa istanza deve essere presentata direttamente al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri; ▪ si applica, nei limiti di compatibilità, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196 (Regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche). Sul sito internet del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall’articolo 3, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, n. 196. Il comma 5 precisa che le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Il comma 6 chiarisce la natura della spesa di cui al comma 1 specificando che il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. I pagamenti degli investimenti pubblicitari dovranno essere necessariamente effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Il comma 7 dispone che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmetta mensilmente, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative ai contributi riconosciuti, sotto forma di crediti d’imposta, in attuazione del comma 1, al fine di consentire la verifica dell’andamento della spesa complessiva. Nella relazione illustrativa, il Governo fornisce alcuni chiarimenti in merito alle finalità dell’articolo in esame. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva giovanile e rispettano determinati limiti dimensionali (con norme specifiche per le società e associazioni sportive costituite a partire dall’anno 2023) operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un’alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale. L’estensione, prevista dal comma 1, al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto e il 15 novembre 2024 dell’incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie, in analogia con quanto già previsto in passato, è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia”, aggiunge.

“L’articolo 5, commi 4-5, allo scopo di sostenere la filiera equina, dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate, a seguito di un emendamento approvato al Senato, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita (l’emendamento n. 5.6 riformula il termine originario di “diciotto mesi dalla nascita”), nonché le modalità di copertura del conseguente minor onere”, specifica.

“Con l’espressa finalità di sostenere la filiera equina, l’articolo 5, comma 4, introduce quindi il numero 1-octies) alla Tabella A, parte II-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Nello specifico, a decorrere dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge), si rende applicabile l’aliquota IVA del 5 per cento – in luogo di quella ordinaria del 22 per cento – alle cessioni di cavalli vivi che soddisfano determinati requisiti: a) destinazione a finalità diverse da quelle alimentari; b) cessioni che avvengono entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di nascita (termine modificato al Senato. Il testo del decretolegge prevedeva un termine di diciotto mesi dalla nascita). Il successivo comma 5 dispone sulle modalità di copertura del minor gettito derivante dalla misura de qua, stimabile nella misura di 1,54 milioni di euro per l’anno 2024 e di 3,08 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. In particolare, secondo la disposizione in commento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024. Con riguardo alla stima del minor onere conseguente alla misura in commento, nella Relazione tecnica si precisa che, al fine di valutare gli effetti dell’accoglimento della modifica, sono state analizzate le dichiarazioni IVA per l’anno di imposta 2022 relativamente ai codici di attività 01.43.00 (allevamento di cavalli e altri equini) rilevando una perdita di gettito complessiva pari a 3,08 milioni di euro, a regime, in considerazione delle operazioni oggetto dell’intervento precedentemente assoggettate all’aliquota ordinaria del 22 per cento”, specifica.

Ricordiamo che durante l’esame del testo è stata respinta la proposta emendativa del Movimento Cinque Stelle per non concedere il credito di imposta, riservato a leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, a imprese che investono in campagne pubblicitarie su piattaforme di infotainment che promuovano il gioco. Stop anche all’emendamento per rifinanziare il fondo per il gioco d’azzardo patologico.

Mentre la maggioranza aveva proposto di eliminare totalmente il divieto assoluto di pubblicità indiretta sui giochi che prevedono scommesse e uso di denaro, nonché sul gioco d’azzardo. cdn/AGIMEG