Decreto Milleproroghe: proroga concessioni gioco, ristori per concessionari di scommesse, proroga versamento imposta sul valore aggiunto. Ecco tutti gli EMENDAMENTI che verranno VOTATI

Entro oggi i gruppi parlamentari dovranno indicare gli emendamenti segnalati, che dovrebbero fermarsi attorno agli 800 emendamenti. Sono pochi gli emendamenti al Decreto Milleproroghe sul settore giochi che hanno superato il vaglio dell’ammissibilità da parte delle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera. Riguardano la proroga delle concessioni del gioco pubblico; i ristori per i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati; il versamento dell’imposta sul valore aggiunto. Ecco il testo di tutti gli emendamenti “sopravvissuti”:

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti: 10-bis. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° gennaio 2021 per quelle già in proroga. 10-ter. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 10-bis sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica. 10-quater. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 10-quinquies. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

Topo (PD)

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. (Ristori per i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati) 1. I termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall’articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, già prorogati di 6 mesi dall’art. 69 comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 sono ulteriormente prorogati per il periodo necessario a consentire l’indizione e lo svolgimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle gare finalizzate all’attribuzione delle nuove concessioni aventi tutte decorrenza dal 1 gennaio 2023. 2. La proroga di cui al comma 1 è condizionata al versamento delle somme annuali previste dall’art. 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificate dall’articolo 24 del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 3. Per gli anni 2021 e 2022, a titolo di ristoro per i minori introiti derivanti dalla riduzione delle attività conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati, ai concessionari del gioco a distanza, nonché ai concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all’articolo 110,comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è retrocessa o attribuita la parte di imposta unica e di prelievo erariale unico che risulti eccedente gli importi dovuti e versati, per i medesimi titoli e per i periodi mensili corrispondenti nell’anno 2019, incrementata dalle maggiorazioni dei prelievi successivamente intervenute, al fine di assicurare la neutralità del ristoro sul gettito erariale. Le quote di ristoro in favore degli operatori che abbiano conseguito un maggior volume d’affari sono attribuite tramite i conguagli effettuati al termine di ciascun trimestre. Eventuali differenze negative riscontrate non determinano obbligo per i concessionari di integrare i versamenti già effettuati. Sul volume d’affari mensile eccedentario rispetto all’anno 2019 i concessionari versano i due terzi del teorico dovuto, mentre il restante terzo è trattenuto dai medesimi fino all’effettuazione del conguaglio trimestrale cui consegue la definitiva liquidazione dell’obbligazione fiscale. 4. Agli oneri i cui al presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri (FI)

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. (Proroga di termini in materia di concessioni di giochi pubblici) 1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni aventi ad oggetto giochi pubblici da mettere a gara, i termini di indizione delle gare di cui all’articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato da ultimo dall’articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, e di cui all’articolo 1, comma 727, legge 27 dicembre 2019, n. 160 , sono unitariamente prorogati a data non successiva al 31 dicembre 2022. 2. Ai fini di cui al comma 1, per garantire la continuità del servizio di raccolta a tutela dei connessi interessi di pubblica sicurezza ed erariali: a) le concessioni per la raccolta del gioco a distanza con scadenza in data antecedente al 31 dicembre 2022 ed in essere alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, sono prorogate, previo adeguamento delle medesime alla normativa vigente e presentazione di adeguata garanzia, sino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensili, moltiplicati per i mesi interi inter- correnti tra la data di scadenza e la data di aggiudicazione delle nuove concessioni; la scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi di cui al comma 6, lettere a) e b), dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è prorogata sino all’affidamento delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, previa presentazione di adeguata garanzia parametrata alla durata della proroga ed a fronte della corresponsione, per ciascuna concessione, della somma di Euro 16,66, per ciascun apparecchio ex articolo 110, comma 6, lettera a), TULPS, e di Euro 166,66 per ciascun apparecchio ex articolo 110, comma 6, lettera b), TULPS, moltiplicata per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e l’assegnazione delle nuove concessioni. Per i primi dodici mesi della proroga tali somme non sono dovute a titolo di ristoro economico a fronte delle sospensioni del servizio imposte in conseguenza dell’emergenza epidemiologica; c) la scadenza delle vigenti concessioni e della titolarità dei punti di raccolta regolarizzati di cui all’articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogata sino all’assegnazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, previa presentazione di adeguata garanzia parametrata alla durata della proroga ed a fronte della corresponsione, delle somme annuali di cui al richiamato articolo all’articolo 1, comma 1048, legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per i primi dodici mesi della proroga i relativi oneri non sono dovuti a titolo di ristoro economico a fronte delle sospensioni del servizio imposte a fronte dell’emergenza epidemiologici.

D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri (FI)

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. (Disposizioni in materia di giochi) 1. In ragione della straordinaria emer- genza epidemiologica da COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di gioco pubblico gestite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia fisiche che a distanza, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso di trentasei mesi a far data dalla scadenza delle singole concessioni e a far data dal 1° gennaio 2021 per quelle già in proroga. 2. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di cui al comma 1 sono determinati con riferimento agli oneri corrisposti per la concessione originaria, proporzionati alla durata della proroga e inclusivi della quota parte relativa al contributo iniziale di concessione o alle corresponsioni dovute ad altro titolo in sede di affidamento della concessione, inclusi i diritti e corrispettivi a qualsiasi titolo corrisposti per gli apparecchi da intrattenimento. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga di cui al comma 1. Per i primi 18 mesi della proroga di cui al comma 1 gli oneri concessori non sono dovuti a titolo di ristoro economico per gli affidatari delle concessioni che hanno subito interruzioni del servizio prescritte in ragione dell’emergenza epidemiologica. 3. Le procedure di gara relative alle concessioni in proroga sono indette entro sei mesi dalla scadenza dei termini di durata rimodulati dal comma 1. 4. I commi 727, 729 e 730 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri (FI)

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente: Art. 3-bis. (Proroga di termini in materia di giochi) 1. In considerazione dei periodi di sospensione delle attività di raccolta disposti nel corso dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in riferimento ai negozi e ai punti di gioco oggetto delle concessioni di cui all’articolo 38, comma 2 e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, all’articolo 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decretolegge, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni ridetermina, secondo criteri di riduzione proporzionale, le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell’anno 2020 e per il primo semestre dell’anno 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche in riferimento alle successive scadenze previste dai singoli atti di convenzione di concessione sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti titolari delle concessioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito di imposta, fruibile integralmente o parzialmente negli anni fiscali 2021 e 2020, in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di canone di concessione in relazione ai primi semestri degli anni 2020 e 2021 e le somme effettivamente dovute a tale titolo, rideter- minate secondo i criteri di cui al precedente comma 1. Il credito di imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite di spesa massima di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 3. All’onere di cui al presente articolo, pari ad euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede quanto ad 80 milioni di euro per l’anno 2021 e a 200 milioni di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 90, quanto a 120 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri (FI)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto connessa all’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 74, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per l’anno di imposta 2020, è prorogato per l’anno 2021 al 31 luglio 2021. Per gli anni d’imposta 2020 e 2021 la base imponibile forfettaria degli apparecchi da intrattenimento di cui alla tariffa allegata all’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è ridotta della metà. Gli importi eventualmente versati in eccedenza con riferimento all’anno di imposta 2020 alla data dell’entrata in vigore della presente legge di conversione possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri i cui al presente comma, valutati in 1.000 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall’articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

D’Attis, Mulè, D’Ettore, Cattaneo, Ruggieri (FI)

cdn/AGIMEG