Bisogna verificare se il blocco dei pagamenti verso gli operatori di gioco senza concessione determinerà un aumento della raccolta legale, e quindi un incremento del gettito. E’ sostanzialmente quanto mette in evidenza il Servizio del Bilancio dello Stato nella Verifica delle quantificazioni del Decreto Fiscale. Le maggiori entrate “dipendono dall’ipotesi, esplicitata dalla relazione tecnica, che la raccolta degli operatori in evasione d’imposta venga canalizzata verso operatori legali e controllati: in particolare, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito all’assunzione che tale nuovo flusso sia commisurabile (sia pure in chiave prudenziale) al 5 del per cento del flusso di gioco legale e tracciato”. Il Servizio del Bilancio sottolinea che “sarebbe utile disporre dei dati complessivi circa gli importi dei pagamenti che sono stati segnalati in adempimento della previgente normativa o almeno di dati riferiti al maggior gettito conseguito per effetto della stessa, qualora tali effetti siano estrapolabili dal complesso delle entrate del settore”. La norma del Decreto Fiscale infatti sostituisce una precedente norma – introdotta nel 2011 – che imponeva agli operatori finanziari di segnalare le operazioni sospette, in realtà però questa norma non è mai stata applicata. “Con riferimento al gettito per il 2020 (che la relazione tecnica riduce a un quarto tenuto conto della necessità di adottare i provvedimenti attuativi)” prosegue il Servizio, “si rileva che la disposizione non fissa un termine, neppure ordinatorio, per l’adozione dei provvedimenti medesimi, ai quali è rimessa esplicitamente la fissazione della decorrenza dell’efficacia della norma: andrebbe dunque acquisita conferma che i provvedimenti possano essere predisposti in tempi utili per assicurare il gettito del 2020 nella misura attesa”. Infine, la norma del 2011 “destina quota parte delle maggiori entrate alla copertura degli oneri ascrivibili al medesimo DL 98, andrebbe acquisita conferma che l’abrogazione dei commi 29-31 del medesimo art. 24 non sia suscettibile di incidere sulle coperture del decreto-legge citato”. Nessuna osservazione, infine, sull’attribuzione “delle competenze sanzionatorie ai competenti uffici dell’ADM”, tenuto conto “che i medesimi adempimenti, riferiti all’identica platea di soggetti obbligati, erano già attribuiti agli uffici a legislazione vigente”. rg/AGIMEG