Decreto Fiscale, Morani (PD): “Aumento Preu su Vlt potrebbe indurre concessionari all’abbassamento del payout. Si prevede calo della raccolta”

“Agli articoli 19 e 20, in materia di esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini e sanzioni, la scelta del parametro 0,289 è usuale nelle relazioni tecniche per stimare l’incremento di imposte dirette per ogni euro di IVA recuperato; tale statistica rappresenta il valore medio che si ottiene osservando l’impatto sulle imposte dirette, che scaturisce dagli accertamenti svolti in materia di IVA”. E’ quanto sottolineato dalla sottosegretaria Alessia Morani (PD) in V Commissione alla Camera riguardo il Decreto Fiscale. “Riguardo all’articolo 22, in materia di credito d’imposta su commissioni relative a pagamenti elettronici, la platea di esercenti (e il relativo ammontare di volume d’affari) individuata dagli uffici della Camera (più ampia di quella indicata dalla relazione tecnica) si riferisce alle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di chiunque (ivi compresi i consumatori finali); invece, tenuto conto che il credito d’imposta sarà riconosciuto solo con riferimento alle transazioni nei confronti dei consumatori finali, la relazione tecnica ha considerato solo i dati relativi a tali particolari operazioni, parimenti pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze. Per quanto riguarda la percentuale del 34,6 per cento utilizzata per distinguere la quota di ricavi e compensi derivante da pagamenti effettuati con carte di credito, debito e prepagate, si segnala che tale parametro è stato utilizzato per la stima degli effetti dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto una misura agevolativa simile per le commissioni addebitate agli esercenti degli impianti di distribuzione di carburanti. In tale occasione, in ragione della maggiore diffusione dell’utilizzo della moneta elettronica nel suddetto settore e dell’obbligatorietà dell’utilizzo di pagamenti tracciabili ai fini della deduzione del costo di acquisto dei carburanti, la percentuale media dei pagamenti eseguiti con strumenti elettronici era stata raddoppiata (dal 17,3 per cento al 34,6 per cento). Inoltre, si segnala che tale percentuale si riferisce a tutti i pagamenti effettuati con mezzi diversi dal contante (per esempio bonifici) e non solo alle carte di credito, debito e prepagate, e pertanto l’utilizzo di tale parametro non appare imprudente”, aggiunge. “Riguardo all’articolo 24, recante proroga delle concessioni di scommesse e Bingo, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono state contabilizzate le sole entrate attese dalla proroga tecnica a titolo oneroso per i concessionari. In relazione al differimento della gara per il Bingo e della gara per le Scommesse, si rappresenta che la mancata effettuazione di tali gare comporta la necessità di proseguire nell’anno 2020 il regime di proroga delle concessioni, in relazione al quale si sono stimati introiti per 17 milioni di euro (proroga Bingo) e 65,7 milioni di euro (proroga Scommesse). Con riguardo alla proroga delle concessioni Scommesse e alla richiesta in merito alla conferma della prudenzialità della stima effettuata nella relazione tecnica alla luce della riduzione della platea interessata (negozi e corner), si rappresenta che lo scorso anno solo un esiguo numero di punti scommesse (circa il 2 per cento) ha cessato l’attività, per cui può ritenersi che quelli che hanno inteso proseguire in proroga confermino anche quest’anno la decisione di continuare ad offrire scommesse. Per quanto attiene alla compatibilità del differimento dell’indizione di entrambe le gare (Bingo e Scommesse) rispetto alla normativa europea, si rileva che la proroga delle gare deriva dalla sospensione del parere obbligatorio da parte del Consiglio di Stato, dovuto principalmente alla mancata attuazione della Conferenza unificata prevista dall’articolo 1, comma 936, della legge di stabilità 2016, il quale prevedeva che, in sede di Conferenza unificata, fossero definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico e i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico; l’intesa è stata raggiunta in data 7 settembre 2017 ma il decreto ministeriale di recepimento non è stato emanato. Pertanto, la mancata proroga, comporterebbe la immediata cessazione del gioco legale, con evidenti problematiche di ordine pubblico (perché si avrebbe il riespandersi del gioco illegale), di sicurezza sociale, di introiti erariali e di livelli occupazionali; tali elementi giustificano la compatibilità della proroga con la normativa europea. All’articolo 26, in materia di prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, la stima effettuata in merito all’impatto sulla raccolta dell’aumento dell’aliquota PREU sulle AWP ha già tenuto conto di una previsione di calo della raccolta stimata in poco più del 4 per cento su base annua per il 2019. Il calo della raccolta sulle AWP registrato nel corso del 2019 è legato a fattori esogeni (regolamenti comunali, leggi regionali, eccetera) e alla riduzione del pay out dal 70 per cento al 68 per cento prevista dall’articolo 1, comma 1051, della legge n. 145 del 2018; tale riduzione si ritiene abbia già prodotto integralmente i propri effetti sulla raccolta e può ritenersi « assorbita » dai giocatori, tanto è vero che la raccolta degli ultimi 3 mesi è sostanzialmente stabile con un leggero rialzo prodottosi nel mese di ottobre rispetto al mese precedente. Per le VLT, invece, si osserva che nonostante la previsione contenuta nell’articolo 1, comma 1051, della legge n. 145 del 2018, che ha ridotto il pay out dall’85 per cento all’84 per cento, il pay out reale è rimasto sostanzialmente stabile (oltre l’87 per cento); pertanto, l’ulteriore aumento del PREU potrebbe indurre i concessionari all’abbassamento del payout. In tal caso, considerati i tempi necessari per la ricertificazione dei sistemi di gioco e dei giochi, conseguente alla riduzione del pay out e i tempi di reazione del mercato ad un eventuale abbassamento del pay out stesso, si è ritenuto di prevedere un calo della raccolta solo a decorrere dall’anno 2021. All’articolo 27, in materia di Registro unico degli operatori del gioco pubblico, si rappresenta che le stime contenute nella relazione tecnica si basano sugli introiti derivanti dall’iscrizione al Registro unico di soggetti nuovi rispetto agli iscritti all’albo RIES e sul maggior importo delle quote di iscrizione per i soggetti già iscritti e che la gestione del registro unico avverrà con sistemi informatici automatizzati. Riguardo all’articolo 28, in materia di blocco dei pagamenti a operatori abusivi di giochi e scommesse on line, si rappresenta che al 23 settembre 2019 il numero di siti illegali che sono stati oscurati, ovvero inibiti ai sensi dell’articolo 1, commi 50 e 50-bis, della legge n. 296 del 2006, e dei relativi decreti direttoriali attuativi, ammontano a 8.707. Si evidenzia, inoltre, che l’attuazione della norma è attribuita ad uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e, quindi, si reputa ragionevole prevederne la definizione nel giro di pochi mesi. L’abrogazione dei commi 29-31 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011 non è suscettibile di incidere sulle coperture del decreto-legge citato”, continua. “Riguardo all’articolo 29, in materia di potenziamento dei controlli in materia di giochi, si evidenzia che la previgente norma (articolo 10, comma 1, del decretolegge n. 16 del 2012) demandava la disciplina delle modalità dispositive per effettuare le operazioni di gioco sotto copertura ad un regolamento emanato dal MEF, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia e della difesa e tale provvedimento non è stato mai adottato. All’articolo 31, in materia di omesso versamento dell’imposta unica, si rappresenta che il contenzioso citato nella relazione tecnica afferisce all’imposta unica relativa a giochi e scommesse su rete fisica. Si conferma che le imposte non versate, oggetto di contenzioso, non sono contenute nei tendenziali e rappresentano quindi maggiori entrate nel momento in cui sono riscosse, in quanto le somme derivante da accertamento e controllo sono contabilizzate con il criterio della cassa e non dell’accertamento”, ha detto. “Da un punto di vista formale, appare necessario indicare espressamente, all’articolo 21, l’autorizzazione di spesa relativa al potenziamento della piattaforma tecnologica di cui al comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, all’articolo 19, le minori entrate e le maggiori spese derivanti dall’esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali di cashless, all’articolo 22, le minori entrate derivanti dalla concessione di un credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici, nonché all’articolo 58, le minori entrate derivanti dalla rimodulazione delle rate di acconto ivi prevista, rinviando per la copertura dei rispettivi oneri alle modalità indicate all’articolo 59, comma 3, posto che tali oneri, pur essendo riportati nella relazione tecnica e computati nella clausola generale di copertura finanziaria del provvedimento non sono indicati nel testo delle singole disposizioni da cui derivano”, ha concluso.

Rinviato l’esame del Decreto Fiscale nelle Commissioni V e VI della Camera. cdn/AGIMEG