Decreto Fiscale, il testo in Gazzetta: confermati aumento Preu su slot e vlt, proroga scommesse e bingo, agenti sotto copertura e Registro Unico

Il Decreto Fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Confermate tutte le disposizioni in materia di giochi: proroga onerosa delle gare per le scommesse ed il Bingo, aumento del Preu di slot e vlt, proroga partenza delle Awpr, Registro Unico per tutti gli operatori di gioco, agenti sotto copertura per controlli, blocco dei pagamenti per operatori senza concessione, disposizioni sull’omesso versamento dell’imposta unica. Ecco il testo integrale pubblicato in Gazzetta:

Art. 24                     Proroga gare scommesse e Bingo    1. All’articolo 1, comma 1048, della legge  27  dicembre  2017,  n.205, le parole “da indire entro il 30 settembre 2018” sono sostituitedalle parole “da indire entro il  30  giugno  2020”,  le  parole  “e,comunque, non oltre il 31 dicembre 2019″ sono sostituite dalle parole”e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020”, le parole “euro  6.000″sono sostituite dalle seguenti: “euro 7.500” e le parole “euro 3.500″sono sostituite dalle seguenti: “euro 4.500”.   2. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,le parole “anni dal 2013 al 2019″  sono  sostituite  dalle  seguenti:”anni dal 2013 al 2020” e le parole “entro il 30 settembre 2018” sonosostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2020”.

 

Art. 25          Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco    1. Fermo restando quanto  previsto  dall’articolo  1,  comma  1098,della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  all’articolo  1,  comma  943,della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  come  modificato  dal  citatocomma 1098, le parole “dopo il  31  dicembre  2019”  sono  sostituitedalle seguenti: “decorsi nove mesi dalla data  di  pubblicazione  deldecreto  del  Ministro  dell’economia  e   delle   finanze   di   cuiall’articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre  2018,n. 145” e le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalleseguenti: “entro i successivi dodici mesi”.

 

Art. 26       Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento    1. A decorrere  dal  10  febbraio  2020,  la  misura  del  prelievoerariale unico sugli apparecchi di cui  all’articolo  110,  comma  6,lettera a) e lettera b), del testo  unico  delle  leggi  di  pubblicasicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ fissata,rispettivamente, nel 23 per cento e nel  9  per  cento.  Le  aliquotepreviste  dal  presente  articolo   sostituiscono   quelle   previstedall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  87,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, comemodificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018,n. 145 e dall’articolo 27, comma  2,  del  decreto-legge  28  gennaio2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento  e  del7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.

 

Art. 27            Registro unico degli operatori del gioco pubblico    1. Al fine  di  contrastare  le  infiltrazioni  della  criminalita’organizzata  nel  settore  dei  giochi  e  la  diffusione  del  giocoillegale, nonche’ di perseguire un razionale assetto  sul  territoriodell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle dogane  e  deimonopoli e’ istituito, a decorrere dall’esercizio 2020,  il  Registrounico degli operatori del gioco pubblico.   2. L’iscrizione al Registro costituisce titolo  abilitativo  per  isoggetti che svolgono attivita’ in materia di gioco  pubblico  ed  e’obbligatoria anche per i soggetti gia’ titolari, alla data di entratain vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti  in  essoprevisti.   3.  Devono  iscriversi  al  Registro  le  seguenti   categorie   dioperatori:     a) i soggetti:   1) produttori;   2) proprietari;   3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e  terminali  di  cui  all’articolo  110,  comma  6,lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dicui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la  predettaAmministrazione rilascia,  rispettivamente,  il  nulla  osta  di  cuiall’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  ilcodice  identificativo  univoco  di  cui  al  decreto  del  Direttoregenerale dell’Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  22gennaio 2010,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  9febbraio 2010;     b) i concessionari per la gestione della  rete  telematica  degliapparecchi  e  terminali  da  intrattenimento  che   siano   altresi’proprietari degli apparecchi e terminali  di  cui  all’articolo  110,comma 6, lettere a) e b), del testo unico  delle  leggi  di  pubblicasicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;     c) i soggetti:   1) produttori;   2) proprietari;   3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli  apparecchidi cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) deltesto unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto18 giugno 1931, n. 773;   d) i concessionari del gioco del Bingo;   e) i concessionari di scommesse su eventi ippici,  sportivi  e  nonsportivi e su eventi simulati;   f) i titolari di punti  vendita  dove  si  accettano  scommesse  sueventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsipronostici sportivi, nonche’ i titolari dei  punti  per  la  raccoltascommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell’articolo  1,  comma643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  dell’articolo  1,  comma926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti  diraccolta ad essi collegati;   g)  i  concessionari  dei  giochi  numerici  a  quota  fissa  e   atotalizzatore;   h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e  deigiochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;   i) i concessionari del gioco a distanza;   l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;   m) i produttori delle  piattaforme  dei  giochi  a  distanza  e  dipiattaforme per eventi simulati;   n) le societa’ di corse che gestiscono gli ippodromi;   o) gli allibratori;   p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presentecomma che svolge, sulla base di  rapporti  contrattuali  continuativicon i soggetti di cui al comma medesimo,  qualsiasi  altra  attivita’funzionale o collegata  alla  raccolta  del  gioco,  individuato  conprovvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,che ne fissa anche l’importo, in coerenza  con  quanto  previsto  dalcomma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui  al  presentecomma.   4. L’iscrizione al Registro e’ disposta dall’Agenzia delle dogane edei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei  richiedenti,delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88  deltesto unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarieai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazioneantimafia prevista dalla disciplina  vigente,  nonche’  dell’avvenutoversamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:   a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero3), c), numero 3), f), h), l);   b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero2), c) numero 2), o);   c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui  al  comma  3,  lettere  a),numero 1), c) numero 1) ed m);   d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) edeuro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b),  d),  g)ed i).   I soggetti che operano in piu’  ambiti  di  gioco  sono  tenuti  alversamento di una sola somma d’iscrizione. I  soggetti  che  svolgonopiu’ ruoli  nell’ambito  della  filiera  del  gioco  sono  tenuti  alversamento della somma piu’ alta fra quelle previste per le categoriein cui operano.   5. L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.   6. L’omesso versamento della somma di cui al comma  4  puo’  essereregolarizzato,  prima  che  la  violazione  sia  accertata,  con   ilversamento di un importo pari alla  somma  dovuta  maggiorata  di  unimporto pari al 2 per cento per ogni  mese  o  frazione  di  mese  diritardo.   7. Con decreto del Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  sonostabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente  anche  dinatura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizioneovvero alla cancellazione dallo  stesso,  nonche’  ai  tempi  e  allemodalita’ di effettuazione del versamento di cui al comma 4.   8. L’esercizio di qualsiasi attivita’ funzionale alla  raccolta  digioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comportal’applicazione di una sanzione amministrativa  di  euro  10.000,00  el’impossibilita’ di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.   9. I concessionari  di  gioco  pubblico  non  possono  intrattenererapporti contrattuali funzionali  all’esercizio  delle  attivita’  digioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.  In  casodi violazione  del  divieto  e’  dovuta  la  sanzione  amministrativapecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale e’ risolto didiritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesimaviolazione  nell’arco  di  un  biennio  determina  la  revoca   dellaconcessione.   10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro  di  cui  alcomma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all’entrata invigore del decreto di cui al comma 7, l’elenco di cui all’articolo 1,comma 533, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come  modificatodall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  e’abrogato.

 

Art. 28            Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione    1.  Al  fine  di  rendere  maggiormente  tracciabili  i  flussi  dipagamento, di contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni dellacriminalita’ organizzata, le societa’ emittenti carte di credito, glioperatori bancari, finanziari e  postali  non  possono  procedere  altrasferimento  di  denaro  a  favore  di  soggetti  che  offrono  nelterritorio  dello   Stato,   attraverso   reti   telematiche   o   ditelecomunicazione,  giochi,  scommesse  o  concorsi  pronostici   convincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,  licenzaod  altro  titolo   autorizzatorio   o   abilitativo   non   sospeso.L’inosservanza dell’obbligo di  cui  al  presente  articolo  comportal’irrogazione,  alle  societa’  emittenti  carte  di  credito,   aglioperatori bancari, finanziari e postali, di  sanzioni  amministrativepecuniarie da trecentomila ad un  milione  e  trecentomila  euro  perciascuna violazione accertata. La competenza  all’applicazione  dellasanzione prevista nel presente articolo e’ dell’ufficio  dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli dove ha sede  il  domicilio  fiscale  deltrasgressore. Con uno  o  piu’  provvedimenti  interdirigenziali  delMinistero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del  tesoro  edell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le  modalita’attuative delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  e  larelativa decorrenza.  I  commi  da  29  a  31  dell’articolo  24  deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.

 

Art. 29            Potenziamento dei controlli in materia di giochi    1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei  minori  ed  impedirel’esercizio abusivo del gioco  con  vincita  in  denaro,  contrastarel’evasione fiscale e l’uso  di  pratiche  illegali  in  elusione  delmonopolio pubblico del gioco, l’Agenzia delle dogane e  dei  monopolie’ autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondodestinato alle operazioni di gioco a fini di  controllo,  di  importonon superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento  del  Direttoredell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’  costituito  il  fondo  edisciplinato  il  relativo  utilizzo.   Il   personale   appartenenteall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ autorizzato ad  effettuareoperazioni di gioco a distanza o presso locali in cui  si  effettuanoscommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezzadi cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  al  solo  fine  diacquisire elementi di prova in ordine alle  eventuali  violazioni  inmateria di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto digioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco,  ladisposizione del precedente periodo si applica altresi’ alla  Poliziadi Stato, all’Arma dei  Carabinieri  e  al  Corpo  della  Guardia  difinanza, ciascuno dei quali, ai fini dell’utilizzo del fondo previstodal  presente  comma,  agisce  previo  concerto  con  le   competentistrutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimentodel Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono  previstele disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo di cuial primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite  dalpredetto personale nell’esercizio delle attivita’ di cui al  presentearticolo siano riversate al fondo medesimo.   2.  All’articolo  10,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  ilcomma 1 e’ abrogato.

 

Art. 30  Disposizioni relative all’articolo 24 del  decreto-legge  n.  98  del                                2011    1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma  28,  deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non  possono  essere  titolari  ocondurre esercizi commerciali, locali o altri spazi  all’interno  deiquali sia offerto  gioco  pubblico,  operatori  economici  che  hannocommesso  violazioni  definitivamente  accertate,  agli  obblighi  dipagamento delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenzialisecondo quanto  previsto  dall’articolo  80,  comma  4,  del  decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50.   2. All’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.111, le parole “ovvero l’imputazione o la condizione di indagato  siariferita al coniuge non separato”  sono  sostituite  dalle  seguenti:”ovvero l’imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per  lesocieta’ partecipate  da  fondi  di  investimento  o  assimilati,  altitolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero  al  direttoregenerale della societa’ di gestione del fondo”.

 

Art. 31                  Omesso versamento dell’imposta unica    1. Al fine di contrastare la diffusione  del  gioco  irregolare  edillegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settoredel gioco, nonche’ di assicurare l’ordine pubblico e  la  tutela  delgiocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermirestando i poteri e le competenze del Questore, nonche’ i divieti  diofferta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale  o  diautorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali edamministrative previste, e’ disposta, con provvedimento  dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei  qualisi offrono al pubblico scommesse e  concorsi  pronostici  qualora  ilsoggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore  d’impostaunica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre  1998  n.  504,  inbase ad una sentenza, anche non definitiva, la cui  esecutivita’  nonsia sospesa. La chiusura  diventa  definitiva  con  il  passaggio  ingiudicato della sentenza di condanna.  La  presente  disposizione  siapplica altresi’ ai punti vendita dei soggetti per  conto  dei  qualil’attivita’ e’ esercitata, che risultino debitori d’imposta unica  dicui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504,  anche  in  viasolidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il  provvedimentodell’Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  contiene  l’invito  alpagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto  dovuto  pereffetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura  se,decorso il periodo previsto,  non  sia  fornita  prova  dell’avvenutopagamento. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardoil  competente  Comando  della  Guardia  di  Finanza  per   procedereall’esecuzione della chiusura. In caso di violazione  della  chiusuradell’esercizio, il soggetto sanzionato  e’  punito  con  la  sanzioneamministrativa da  euro  diecimila  a  euro  trentamila,  oltre  allachiusura dell’esercizio  in  forma  coattiva.  In  caso  di  sentenzafavorevole al contribuente  successiva  al  versamento  del  tributo,l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle sommedovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal  suodeposito.   2.   L’Agenzia   delle   dogane   e   dei   monopoli,   nell’ambitodell’attivita’ ordinaria di controllo  dei  pagamenti  da  parte  deisoggetti  obbligati,  procede  a  diffidare  coloro   che   risultinoinadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto  dovuto  atitolo di imposta unica oltre a sanzioni ed  interessi  entro  trentagiorni. In caso di mancato versamento nei termini  di  cui  al  primoperiodo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all’escussionedelle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti.  Ilsoggetto obbligato e’ tenuto a reintegrare la garanzia entro  novantagiorni dall’escussione, a pena di decadenza della concessione.

lp/AGIMEG