Il Decreto Fiscale collegato alla Manovra di Bilancio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Confermate tutte le disposizioni in materia di giochi: proroga onerosa delle gare per le scommesse ed il Bingo, aumento del Preu di slot e vlt, proroga partenza delle Awpr, Registro Unico per tutti gli operatori di gioco, agenti sotto copertura per controlli, blocco dei pagamenti per operatori senza concessione, disposizioni sull’omesso versamento dell’imposta unica. Ecco il testo integrale pubblicato in Gazzetta:
Art. 24 Proroga gare scommesse e Bingo 1. All’articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole “da indire entro il 30 settembre 2018” sono sostituitedalle parole “da indire entro il 30 giugno 2020”, le parole “e,comunque, non oltre il 31 dicembre 2019″ sono sostituite dalle parole”e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020”, le parole “euro 6.000″sono sostituite dalle seguenti: “euro 7.500” e le parole “euro 3.500″sono sostituite dalle seguenti: “euro 4.500”. 2. All’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,le parole “anni dal 2013 al 2019″ sono sostituite dalle seguenti:”anni dal 2013 al 2020” e le parole “entro il 30 settembre 2018” sonosostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2020”.
Art. 25 Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1098,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all’articolo 1, comma 943,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citatocomma 1098, le parole “dopo il 31 dicembre 2019” sono sostituitedalle seguenti: “decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione deldecreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cuiall’articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018,n. 145” e le parole “entro il 31 dicembre 2020” sono sostituite dalleseguenti: “entro i successivi dodici mesi”.
Art. 26 Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento 1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievoerariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblicasicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e’ fissata,rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquotepreviste dal presente articolo sostituiscono quelle previstedall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, comemodificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018,n. 145 e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.
Art. 27 Registro unico degli operatori del gioco pubblico 1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalita’organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del giocoillegale, nonche’ di perseguire un razionale assetto sul territoriodell’offerta di gioco pubblico, presso l’Agenzia delle dogane e deimonopoli e’ istituito, a decorrere dall’esercizio 2020, il Registrounico degli operatori del gioco pubblico. 2. L’iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per isoggetti che svolgono attivita’ in materia di gioco pubblico ed e’obbligatoria anche per i soggetti gia’ titolari, alla data di entratain vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in essoprevisti. 3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie dioperatori: a) i soggetti: 1) produttori; 2) proprietari; 3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110, comma 6,lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dicui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predettaAmministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cuiall’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e ilcodice identificativo univoco di cui al decreto del Direttoregenerale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9febbraio 2010; b) i concessionari per la gestione della rete telematica degliapparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresi’proprietari degli apparecchi e terminali di cui all’articolo 110,comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblicasicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; c) i soggetti: 1) produttori; 2) proprietari; 3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchidi cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) deltesto unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto18 giugno 1931, n. 773; d) i concessionari del gioco del Bingo; e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e nonsportivi e su eventi simulati; f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse sueventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsipronostici sportivi, nonche’ i titolari dei punti per la raccoltascommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell’articolo 1, comma643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell’articolo 1, comma926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti diraccolta ad essi collegati; g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e atotalizzatore; h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e deigiochi numerici a quota fissa e a totalizzatore; i) i concessionari del gioco a distanza; l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza; m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e dipiattaforme per eventi simulati; n) le societa’ di corse che gestiscono gli ippodromi; o) gli allibratori; p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presentecomma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativicon i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attivita’funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato conprovvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli,che ne fissa anche l’importo, in coerenza con quanto previsto dalcomma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presentecomma. 4. L’iscrizione al Registro e’ disposta dall’Agenzia delle dogane edei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti,delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 deltesto unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarieai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazioneantimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche’ dell’avvenutoversamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a: a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero3), c), numero 3), f), h), l); b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero2), c) numero 2), o); c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a),numero 1), c) numero 1) ed m); d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) edeuro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g)ed i). I soggetti che operano in piu’ ambiti di gioco sono tenuti alversamento di una sola somma d’iscrizione. I soggetti che svolgonopiu’ ruoli nell’ambito della filiera del gioco sono tenuti alversamento della somma piu’ alta fra quelle previste per le categoriein cui operano. 5. L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente. 6. L’omesso versamento della somma di cui al comma 4 puo’ essereregolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con ilversamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di unimporto pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese diritardo. 7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sonostabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche dinatura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all’iscrizioneovvero alla cancellazione dallo stesso, nonche’ ai tempi e allemodalita’ di effettuazione del versamento di cui al comma 4. 8. L’esercizio di qualsiasi attivita’ funzionale alla raccolta digioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comportal’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 el’impossibilita’ di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni. 9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenererapporti contrattuali funzionali all’esercizio delle attivita’ digioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In casodi violazione del divieto e’ dovuta la sanzione amministrativapecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale e’ risolto didiritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesimaviolazione nell’arco di un biennio determina la revoca dellaconcessione. 10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui alcomma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all’entrata invigore del decreto di cui al comma 7, l’elenco di cui all’articolo 1,comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificatodall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e’abrogato.
Art. 28 Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione 1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi dipagamento, di contrastare l’evasione fiscale e le infiltrazioni dellacriminalita’ organizzata, le societa’ emittenti carte di credito, glioperatori bancari, finanziari e postali non possono procedere altrasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nelterritorio dello Stato, attraverso reti telematiche o ditelecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici convincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenzaod altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.L’inosservanza dell’obbligo di cui al presente articolo comportal’irrogazione, alle societa’ emittenti carte di credito, aglioperatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrativepecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro perciascuna violazione accertata. La competenza all’applicazione dellasanzione prevista nel presente articolo e’ dell’ufficio dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli dove ha sede il domicilio fiscale deltrasgressore. Con uno o piu’ provvedimenti interdirigenziali delMinistero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro edell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalita’attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e larelativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell’articolo 24 deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.
Art. 29 Potenziamento dei controlli in materia di giochi 1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedirel’esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastarel’evasione fiscale e l’uso di pratiche illegali in elusione delmonopolio pubblico del gioco, l’Agenzia delle dogane e dei monopolie’ autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondodestinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importonon superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ costituito il fondo edisciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenenteall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e’ autorizzato ad effettuareoperazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuanoscommesse o sono installati apparecchi di cui all’articolo 110, comma6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezzadi cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine diacquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni inmateria di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto digioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, ladisposizione del precedente periodo si applica altresi’ alla Poliziadi Stato, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia difinanza, ciascuno dei quali, ai fini dell’utilizzo del fondo previstodal presente comma, agisce previo concerto con le competentistrutture dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimentodel Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previstele disposizioni attuative e contabili per l’utilizzo del fondo di cuial primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dalpredetto personale nell’esercizio delle attivita’ di cui al presentearticolo siano riversate al fondo medesimo. 2. All’articolo 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ilcomma 1 e’ abrogato.
Art. 30 Disposizioni relative all’articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 28, deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari ocondurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all’interno deiquali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hannocommesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi dipagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenzialisecondo quanto previsto dall’articolo 80, comma 4, del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. All’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, le parole “ovvero l’imputazione o la condizione di indagato siariferita al coniuge non separato” sono sostituite dalle seguenti:”ovvero l’imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per lesocieta’ partecipate da fondi di investimento o assimilati, altitolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttoregenerale della societa’ di gestione del fondo”.
Art. 31 Omesso versamento dell’imposta unica 1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare edillegale, l’evasione, l’elusione fiscale e il riciclaggio nel settoredel gioco, nonche’ di assicurare l’ordine pubblico e la tutela delgiocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermirestando i poteri e le competenze del Questore, nonche’ i divieti diofferta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o diautorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali edamministrative previste, e’ disposta, con provvedimento dell’Agenziadelle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei qualisi offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora ilsoggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d’impostaunica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, inbase ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutivita’ nonsia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio ingiudicato della sentenza di condanna. La presente disposizione siapplica altresi’ ai punti vendita dei soggetti per conto dei qualil’attivita’ e’ esercitata, che risultino debitori d’imposta unica dicui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, anche in viasolidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimentodell’Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l’invito alpagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto pereffetto della sentenza di condanna e l’intimazione alla chiusura se,decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell’avvenutopagamento. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardoil competente Comando della Guardia di Finanza per procedereall’esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusuradell’esercizio, il soggetto sanzionato e’ punito con la sanzioneamministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre allachiusura dell’esercizio in forma coattiva. In caso di sentenzafavorevole al contribuente successiva al versamento del tributo,l’Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle sommedovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suodeposito. 2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell’ambitodell’attivita’ ordinaria di controllo dei pagamenti da parte deisoggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultinoinadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto atitolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trentagiorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primoperiodo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all’escussionedelle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Ilsoggetto obbligato e’ tenuto a reintegrare la garanzia entro novantagiorni dall’escussione, a pena di decadenza della concessione.
lp/AGIMEG