Le Commissioni riunite 6a e 10a del Senato sono impegnate con l’esame del ddl n. 2564, di conversione del decreto-legge n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, incardinato il 29 marzo con le relazioni del sen. Fenu e della sen. Tiraboschi. Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto giovedì 14 aprile. Il provvedimento è atteso in Assemblea il 10 maggio, alle 16,30. Tra gli emendamenti che i Gruppi hanno indicato come prioritari, segnalati dal presidente Girotto (M5S) ci sono anche quelli riguardanti l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le sale giochi e le sale bingo. Improponibile, invece, l’emendamento a firma Faraone, Marino (IV-PSI) sulle misure a sostegno degli impianti ippici.
11.49 Romani (Misto)
Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 83 milioni di euro per l’anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede: a) per l’anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; b) per l’anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». Conseguentemente, dopo l’allegato A è inserito il seguente: «Allegato B – Turismo Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20); Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90); Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30); Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20). – Ristorazione Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10); Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0); Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29); Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30). – Attività ricreative Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1); Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3); Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00); Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01); Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09); Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94); Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01); Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09); Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20); Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90). – Altre attività Musei (codici ateco 91.02 e 91.03); Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00); Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00); Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30); Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05); Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21); Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».
11.50 Floris, Toffanin (FIBP-UDC)
Dopo il comma 3, inserire i seguenti: «3-bis. I datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’allegato B al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1º aprile 2022 fino al 30 giugno 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per eventi oggettivamente non evitabili, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 83 milioni di euro per l’anno 2022 e 12,8 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede: a) quanto a 83 milioni di euro per l’anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; b) quanto a 12,8 milioni per l’anno 2024, mediante riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». Conseguentemente, dopo l’allegato A è inserito il seguente: «Allegato B – Turismo Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20); Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90); Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codici ateco 55.30); Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (codici ateco 93.29.20). – Ristorazione Ristoranti e attività di ristorazione mobile (codici ateco 56.10); Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0); Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29); Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30). – Attività ricreative Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1); Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3); Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9); Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici ateco 90.04.00), Attività nel campo della recitazione (codici ateco 90.01.01); Altre rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.01.09); Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codici ateco 77.39.94); Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codici ateco 90.02.01); Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codici ateco 90.02.09); Altre creazioni artistiche e letterarie (codici ateco 90.03.09) Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codici ateco 94.99.20), Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90). – Altre attività Musei (codici ateco 91.02 e 91.03), Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00); Attività di proiezione cinematografica (codici ateco 59.14.00); Organizzazione di convegni e fiere (codici ateco 82.30); Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05); Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21); Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)».
22.0.11 (testo 2) Faraone, Marino (IV-PSI) – Improponibile
Dopo l’articolo, inserire i seguenti: «Art. 22-bis (Misure a sostegno dell’edilizia privata) In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: a. i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022 purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle Scia per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 o ai sensi dell’articolo 10, comma 4 del Decreto Legge 76/2020 e dell’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche e integrazioni; b. il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis del Decreto Legge 76/2020; c. i termini dei versamenti degli oneri di urbanizzazione, comprese le relative ed eventuali rate, nonché del costo di costruzione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, connessi ai titoli e agli atti di cui alle lettere precedenti. Qualora non prevista, l’amministrazione è tenuta a concedere la rateizzazione per un numero di rate non inferiore a quattro.
«Art. 22-ter (Misure a favore degli impianti ippici) 1. Gli impianti ippici beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono usufruire, per gli stessi ippodromi e per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, anche delle risorse stanziate ordinariamente sul pertinente capitolo di spesa n. 2297 pg2. cdn/AGIMEG