La Commissione 5a Bilancio del Senato ha avviato l’esame del provvedimento per il finanziamento di attività economiche e imprese, interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, atteso in Aula dal 29 al 31 luglio.
Tra le proposte emendative presentate tre escludono le sale giochi e scommesse dalle agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. Mentre una proposta M5S stabilisce che per “assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali” i prestatori di gioco “devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa”.
11.3 Turco (M5S)
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
“2-bis. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attività di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le imprese individuali e le società oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa.
2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136».
7.0.1 Magni, De Cristofaro, Cucchi (Misto)
Dopo l’articolo inserire il seguente:
“Art. 7-bis
(Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)
L’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:
“Art. 30-ter
(Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a 13 milioni di euro per l’anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l’attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell’erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l’intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l’ammontare delle richieste superi l’ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell’Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un’entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all’art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.
4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l’esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all’assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.
5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell’ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
7. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
8. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a 13 milioni di euro per l’anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.”
7.0.2 Manca, Parrini, Lorenzin, Misiani, Nicita (PD)
Dopo l’articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Promozione dell’economia locale)
1. L’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:
«Art. 30-ter
(Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a 13 milioni di euro per l’anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l’attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell’erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l’intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l’ammontare delle richieste superi l’ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell’Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un’entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all’art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.
4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l’esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all’assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.
5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell’ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
7. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»
7.0.3 Pirro (M5S)
Dopo l’articolo inserire il seguente:
“Art. 7-bis
(Agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi)
1. L’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è sostituito dal seguente:
«1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a 13 milioni di euro per l’anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 per la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, che procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.
2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l’attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un’attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
3. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell’erogazione di contributi a copertura delle spese sostenute per la riapertura o per i lavori di ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento degli esercizi di cui al comma 2, primo periodo. Le richieste sono soddisfatte per l’intero importo. Nel caso di riapertura, la misura del contributo non può essere inferiore a mille euro. Nel caso in cui l’ammontare delle richieste superi l’ammontare annuo complessivamente assegnato le risorse sono ripartite in misura proporzionale al valore delle richieste. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definiti la tipologia di spese ammissibili e le modalità di trasmissione da parte del Comune al Ministero dell’Interno delle richieste ricevute e del relativo importo. Tali contributi, che rappresentano un’entrata a destinazione vincolata, sono sottoposti alla rendicontazione di cui all’art. 158 del TUEL, con cadenza biennale. I contributi non utilizzati nel biennio sono riacquisiti alla dotazione del Fondo.
4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2, primo periodo, in regola con il pagamento dei tributi comunali nel triennio precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione che, ai sensi del comma 1, procedono all’ampliamento, rinnovo locali e ammodernamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare richiesta al comune nel quale è situato l’esercizio di cui ai commi 1 e 2, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune procede all’assegnazione del contributo dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, previo riscontro del regolare avvio dei lavori.
5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell’ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
6.Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
7. Restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.”.
cdn/AGIMEG

