Home In Evidenza Decreto Dignità, respinti diversi emendamenti sui giochi. Baroni riformula la sua proposta di modifica

Decreto Dignità, respinti diversi emendamenti sui giochi. Baroni riformula la sua proposta di modifica

Le Commissioni Finanze e Lavoro della Camera nella seduta di ieri hanno respinto la maggior parte degli emendamenti alla norma che impone il divieto di pubblicità sui giochi. L’on. Massimo Baroni (M5S) – su richiesta sottosegretario Davide Crippa – ha invece presentato una riformulazione dell’emendamento 9.12, la proposta verrà esaminata nelle prossime ore. La modifica maggiore è il fatto che sia stato cancellato il comma che riconosceva ai Comuni degli strumenti di monitoraggio per valutare il funzionamento dei regolamenti antigioco e l’adozione delle sanzioni. I Comuni avrebbero infatti potuto chiedere questi dati a Sogei. Il nuovo testo contiene inoltre delle piccole correzioni a livello terminologico e specifica che la norma sull’indicazione delle probabilità di vincita si riferisce a determinate lotterie istantanee. Tale norma adesso prevede che “per le lotterie istantanee indette dal primo gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita”. Di seguito la nuova formulazione dell’emendamento:

All’articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla ludopatia con le seguenti: al disturbo da gioco d’azzardo;

Conseguentemente al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a giochi o scommesse con vincite di denaro, aggiungere le seguenti: «, nonché al gioco d’azzardo,»;
al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: internet con le seguenti: i canali informatici digitale e telematici, inclusi i social media;

dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi, nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti «disturbi da gioco d’azzardo (DGA)»;
1-ter. All’articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «per le lotterie istantanee indette dal primo gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilità di vincita.»
dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Nelle more di entrata in vigore dei divieti di cui al comma 1 del presente articolo, i programmi radio televisivi che ospitano messaggi pubblicitari relativi a giochi o scommesse con vincite di denaro nel loro corso ovvero nella mezz’ora antecedente o successiva, devono essere preceduti dall’avvertenza che il programma non è adatto ai minori. I messaggi pubblicitari devono riportare avvertenze sui rischi di dipendenza di cui all’articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recando la dicitura «Azzardo» o «gioco d’azzardo»;»
al titolo del capo III sostituire le parole: alla ludopatia» con le seguenti «al disturbo da gioco d’azzardo». rg/AGIMEG

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