Decreto Dignità e divieto pubblicità giochi: AGCOM archivia procedimento sanzionatorio. Tutti i dettagli

L’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha archiviato il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti del content creator Pietro Manili, che gestisce il canale TikTok denominato “Bet4boys”, per la violazione del divieto di pubblicità del gioco previsto dal Decreto Dignità.

Nel periodo tra il 2 agosto 2022 (prot. n. 237586) e il 17 marzo 2023 (prot. n. 75984) sono pervenute diverse segnalazioni all’Autorità nelle quali venivano denunciate presunte violazioni dell’art. 9 del decreto dignità effettuate da diversi content creators attraverso svariate piattaforme per la condivisione di video tra le quali “TikTok”. In particolare, a valle delle attività preistruttorie condotte nell’ambito del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG, è stato avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società TikTok Technology Limited, per i contenuti diffusi tramite la piattaforma Tik Tok, conclusosi con l’adozione della delibera n. 316/23/CONS del 5 dicembre 2023. Per quanto qui di interesse, dai verbali di chiusura delle attività preistruttorie del 17 e del 30 maggio 2023 e dalla relazione del 31 maggio 2023 del coordinatore del gruppo di lavoro istituito con determina n. 17/22/SG sugli esiti degli accertamenti svolti è emersa la presunta violazione del divieto sancito dal menzionato art. 9 del decreto dignità da parte del canale “Bet4Boys”. L’articolo 9 del Decreto Dignità individua, al comma 2, una pluralità di soggetti (“committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività”) tutti parimenti responsabili non in solido dell’illecito ivi identificato; pertanto, con nota del 28 luglio 2023 (prot. n. 203123) è stato chiesto alla società TikTok Technology Limited di voler trasmettere gli elementi identificativi dei vari content creators, autori degli illeciti emersi nell’ambito del procedimento conclusosi con la richiamata delibera n. 316/23/CONS, nonché ogni ulteriore informazione al fine di poter individuare compiutamente tali soggetti, per i seguiti di competenza ai sensi del citato articolo 9, tra cui il titolare del predetto canale TikTok. Con nota dell’11 settembre 2023 (prot. n. 227520) la società ha trasmesso le informazioni richieste. Pertanto, l’Autorità ha inoltrato tali informazioni al Nucleo Speciale Beni e Servizi (Gruppo Radiodiffusione Editoria) della Guardia di Finanza, al fine di svolgere le conseguenti indagini, eventualmente anche attraverso ispezioni, volte all’esatta individuazione dei content creators presso la piattaforma TikTok. Alla Guardia di Finanza sono state altresì trasmesse le informazioni acquisite nell’ambito dei procedimenti sanzionatori relativi ad altre piattaforme di condivisione di video (note 10 maggio 2023 (prot. n. 124785), 15 maggio 2023 (prot. n. 0129479), 7 agosto 2023 (prot. n. 0209885), 19 ottobre 2023 (prot. n. 0268048). La Guardia di Finanza con nota del 3 gennaio 2024 (prot. 1603), successivamente integrata con nota del 22 marzo 2024 (prot. n. 87420), ha trasmesso gli elenchi dei soggetti identificati quali content creators presso le piattaforme digitali sopra richiamate e dai quali è emerso, per quanto qui d’interesse, che il canale TikTok denominato “Bet4boys” risulta essere gestito dal sig. Pietro Manili, residente in via Laragne Monteglin n. 18, 01030 – Canepina (VT). Pertanto, in esito all’attività preistruttoria svolta, è stato adottato in data 27 marzo 2024 e notificato il 5 aprile seguente, l’atto di contestazione n. 4/24/DSDI – procedimento n. 41/BL nei confronti del sig. Pietro Manili per la presunta violazione dell’articolo 9 del Decreto dignità per la diffusione di contenuti editoriali finalizzati a promuovere e/o pubblicizzare attività di gioco e scommesse online con vincite in denaro attraverso il predetto canale TikTok.

Risultanze istruttorie e valutazioni dell’Autorità

In via preliminare, appare utile richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento in materia di divieto di pubblicità di giochi con vincita in denaro. L’articolo 9 del decreto dignità prescrive che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo[…] è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media […]”. La norma, quindi, si pone come obiettivo generale il contrasto al fenomeno della ludopatia introducendo, a tal fine, un divieto assoluto di diffusione su qualunque piattaforma trasmissiva di “qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta” afferente a giochi con vincite in danaro “comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”. Il successivo comma 2 del richiamato articolo individua i soggetti responsabili della violazione e, segnatamente: (1) “committente”, (2.1) “proprietario del mezzo o del sito di diffusione”, (2.2) “proprietario del mezzo o del sito di destinazione” e (3) “organizzatore della manifestazione, evento o attività”. Quanto all’ambito oggettivo, la normativa in parola riguarda sia la pubblicità diretta che quella indiretta su tutte le piattaforme comunque realizzata. Con la delibera n. 132/19/CONS, sono state adottate delle specifiche Linee Guida con le quali l’Autorità ha inteso, entro la cornice primaria di riferimento, fornire principi e regole di carattere generale che consentissero agli operatori del settore di avere un orientamento per la corretta interpretazione dell’articolo 9, del decreto dignità. Nelle suddette linee guida viene chiarito che è vietata la pubblicità di scommesse e giochi con vincite in denaro da intendersi come “ogni forma di comunicazione diffusa dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, al fine di indurre il destinatario ad acquistare il prodotto o servizio offerto (c.d. call to action)” (par. 3.1, lett. c, enfasi aggiunta). A valle dei riscontri emersi a conclusione dell’istruttoria svolta e, in particolare, alla luce di quanto osservato dalla parte nelle memorie difensive prodotte e in sede audizione, si ritiene che non sia integrata la fattispecie violativa descritta e sanzionata dalla norma avuto specifico riguardo alla mancanza di ogni rapporto contrattuale con la piattaforma o con altro soggetti dediti al gioco d’azzardo e soprattutto di un corrispettivo per l’attività che si è risolta nel mera riproposizione di un video altrui. Tale conclusione risulta avvalorata dal parere reso dal Servizio giuridico in data 26 agosto 2024 (prot. 223340) in cui è stato osservato che “ai fini dell’integrazione del divieto dell’art. 9 del c.d. decreto dignità occorre quindi che vi sia anche un “compenso” valorizzabile in termini economici, generato dall’attività promozionale di un gioco a pagamento e/o d’azzardo, il quale conseguentemente costituisce, al contempo, il parametro per la quantificazione della sanzione da irrogare, nonché un elemento costituivo del fatto, su cui occorre effettuare un’istruttoria ad hoc. Il valore della pubblicità (e/o sponsorizzazione) vietata dovrà infatti essere ricostruito sulla base di tutte le forme di “profitto” derivanti da un determinato messaggio pubblicitario (diretto o indiretto) contenuto in un determinato sito/canale/account. Fra di esse rientrano certamente gli accordi commerciali eventualmente intervenuti fra il titolare del sito/canale/account medesimo e la piattaforma on-line e già considerati nei procedimenti avviati contro quest’ultima (fra cui ad esempio quelli in base ai quali è stato acquistato lo status di partner verificato), volti a ottenere compensi dalla pubblicità in questione. Non può nondimeno escludersi a priori che, oltre a tale forma di remunerazione economica, ve ne siano anche altre che non sono state già valorizzate nell’istruttoria dei procedimenti avviati contro le piattaforme on-line, eventualmente derivanti direttamente dal programma di affiliazione in concreto prescelto dal sito e/o dal traffico di visualizzazioni in concreto generato”. cdn/AGIMEG