“Con riguardo all’articolo 21, si evidenzia che l’obiettivo dell’intervento normativo è la necessità di finanziare gli interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, pertanto, si prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli: – è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all’incanto), compresi quelli utilizzati dalla medesima Agenzia o dagli stessi assegnati ad altre amministrazioni; – a istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto destinando le maggiori entrate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”.
E’ quanto si legge nell’analisi nell’analisi tecnico normativa del disegno di legge “Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” pubblicata alla Camera.
“Gli atti normativi vigenti interessati dalle misure di cui all’articolo 21, sono i seguenti: – Legge 2 agosto 1982, n. 528, sull’ordinamento del gioco del lotto, e successive modificazioni; – D.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85 e successive modificazioni; o D.P.R. 16 settembre 1996, n. 560 con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione; o D.M. 30 gennaio 1997 concernente il calendario delle estrazioni del gioco del lotto; o Decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 2002, n. 33 in attuazione dell’art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si è provveduto all’affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; o Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi; o Legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’articolo 1, comma 488, relative alla ritenuta sulle vincite del gioco del lotto; o Decreto direttoriale del 9 giugno 2005, stabilizzato con il decreto direttoriale del 18 ottobre 2005, con il quale è stabilito che le estrazioni del gioco del Lotto sono effettuate nelle giornate del martedì, giovedì e sabato di ogni settimana; o Decreto direttoriale del 4 dicembre 2008 e successive modificazioni con il quale è autorizzata la raccolta di giocate al lotto per più concorsi consecutivi; o Decreto direttoriale del 5 maggio 2009, n. 16597/giochi/ltt, con il quale è stata istituita la nuova modalità di gioco opzionale e complementare al gioco del Lotto, denominata 10eLOTTO; o Articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante, tra l’altro, misure per la disciplina del gioco raccolto a distanza; o Decreto direttoriale del 13 luglio 2009, e successive modifiche con il quale il 10eLOTTO è stato individuato come modalità di gioco del Lotto; o Decreto direttoriale del 4 maggio 2011, n. 2011/11989/giochi/Ena, recante “Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale”; o Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, che all’articolo 2, comma 3, ha, tra l’altro, disposto che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo, tra l’altro, introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto, nonché dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; o Decreto direttoriale del 5 marzo 2012, n. 9385/giochi/ltt, e successive modificazioni, con il quale sono state modificate le soglie di pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità del gioco del lotto; o Articolo 7 del Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale dispone misure di prevenzione per contrastare la ludopatia; o Decreto direttoriale del 23 gennaio 2013, n. 2937, con il quale sono state individuate le caratteristiche tecniche per la raccolta del gioco del lotto in tutte le sue modalità con partecipazione a distanza; o Decreto direttoriale del 19 giugno 2014, n. 52221/RU, e successive modificazioni con il quale è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO denominata “NUMERO ORO”; o Legge 23 dicembre 2014, n.190, e, in particolare, l’articolo 1, comma 653, che ha previsto l’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa; o Decreto direttoriale del 16 novembre 2015, n. 109175/RU e successive modificazioni, recante la regolamentazione del “SuperEnalotto” e del suo gioco complementare ed opzionale denominato “SuperStar”; o Articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha fissato i criteri per la procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio, della gestione e dello sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale basati su un unico totalizzatore a livello nazionale in ogni forma di partecipazione; Decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni con la legge 21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo e, in particolare, l’articolo 6, comma 2, che fissa all’otto per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite del lotto; o Determinazione del 19 settembre 2017, n. 99704/RU e successive modificazioni con la quale è stata introdotta la nuova formula di gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO denominata “DOPPIO ORO”; o Articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, il quale dispone il divieto di pubblicità per i giochi e le scommesse con vincita in denaro; o Determinazione direttoriale del 9 luglio 2019, n.76337/RU e successive modificazioni, con la quale è stata introdotta, in via sperimentale, la nuova formula di gioco gratuita e complementare al gioco del Lotto denominata “Simbolotto” stabilizzata con la determinazione direttoriale del 18 luglio 2021, n. 150511/RU; o Articolo 27 del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 con il quale la ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10& lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all’11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019; o Articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, a decorrere dal 1° marzo 2020, ha fissato al 20 per cento il diritto sulla parte delle vincite eccedenti euro 500,00 conseguite ai giochi numerici a totalizzatore, anche se a distanza; o Determinazione direttoriale del 21 febbraio 2020, n. 62649/RU, con cui è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel citato articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; o Determinazione direttoriale dell’8 ottobre 2021, n. 376020/RU con la quale è stata introdotta in via sperimentale la formula di gioco opzionale e complementare “EXTRA” al 10eLOTTO in modalità ad estrazione immediata e connessa alle estrazioni del gioco del Lotto stabilizzata con la determinazione direttoriale del 3 ottobre 2022, n. 444412/RU; o Determinazione direttoriale del 18 novembre 2021, n. 435212/RU, con cui è stata introdotta, a decorrere dal 1° dicembre 2021, la nuova disciplina dei flussi finanziari connessi ai giochi numerici a totalizzatore nazionale; o Determinazione direttoriale del 14 ottobre 2022, n. 474082/RU, con la quale è stata introdotta, in via sperimentale a partire dalla giornata del 26 ottobre 2022 e fino alla raccolta del concorso del 26 ottobre 2023, la formula di gioco opzionale e complementare al 10eLOTTO denominata “GONG”; o Regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, in particolare l’articolo 337 concernente la destinazione dei proventi delle vendite dei beni confiscati; o Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 e, in particolare, gli articoli 295-bis comma 3, 301 commi 1 e 4, e 337; o Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, in particolare, l ’articolo 44 che disciplina il Fondo per le emergenze nazionali”, aggiunge.
“Gli interventi normativi descritti sono perfettamente compatibili con i principi costituzionali. Con particolare riferimento all’articolo 3 si fa presente che lo stesso realizza un corretto bilanciamento tra tutti gli interessi di rango primario coinvolti (diritto di difesa, libertà di movimento, principio del buon andamento, principio di eguaglianza sostanziale). Con riferimento all’art. 21, comma 4, si evidenzia che gli effetti finanziari della disposizione in esame si traducono in una maggiore raccolta del gioco e, dunque, in maggiori entrate erariali”, aggiunge.
“Con riferimento alle disposizioni esaminate non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale. Si evidenzia che la disposizione di cui all’articolo 3 è conforme al dettato dell’art. 117, secondo comma Cost., lett. l) che affida allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di giurisdizione e norme processuali. Con riferimento all’art. 21, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell’articolo 117 della Costituzione”, continua.
“Gli interventi contenuti nell’articolo 1, commi 1-10, nell’articolo 3 e nell’art. 21, non presentano profili di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Con riferimento agli articoli 1 (commi 1-10), 3 e 21 (comma 4) non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore. Si fa presente che le norme non introducono alcuna disposizione retroattiva o di reviviscenza o di interpretazione autentica. Con riferimento all’articolo 1, comma 10, si introduce, tuttavia, una specifica deroga all’art. 119, comma 8- bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020. Anche le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, prevedono specifiche deroghe alla normativa vigente che come precisato dal comma 3, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023. Con riferimento agli articoli 1 e 3, parte tributaria, non sono previsti provvedimenti di attuazione. L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, avviene mediante la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa ai sensi degli articoli 295- bis, comma 3, e 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 compresi i beni utilizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. Per l ’art. 21, comma 4 si prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto”, aggiunge.
“L’articolo 21, comma 1, prevede che, per l’anno 2023, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, acquisiti in uso dalla stessa Agenzia o da questa assegnati ad altra amministrazione, tramite istituti di vendite giudiziarie. La procedura di vendita è ammessa, limitatamente all’anno 2023, anche in deroga alla disposizione di cui al dell’articolo 301, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, secondo il quale, nel caso di vendita all’asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l’aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l’asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati sono acquisiti al patrimonio dello Stato. Il comma 2 dell’art. 21, dispone che i proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell’importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell’articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l’importo di 5 milioni di euro, al Fondo di cui all’articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che disciplina la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate. Il comma 3 dell’art. 21, prevede che le deroghe di cui ai commi 1 e 2 cessino di avere efficacia il 31 dicembre 2023. La ratio della norma è, quindi, quella di reperire maggiori entrate da destinare a finalità solidaristiche, volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, intervenendo direttamente nel settore dei beni mobili giacenti. L’articolo 21, comma 4, conferisce mandato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di istituire, per l’anno 2023, estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del “Lotto” e del gioco del “SuperEnalotto”, stabilendo che le maggiori entrate siano destinate al Fondo per le emergenze nazionali, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. La ratio della norma è, quindi, quella di reperire maggiori entrate da destinare a finalità solidaristiche, intervenendo direttamente nel settore dei giochi, con misure riferite a giochi specifici”, prosegue.
“Con le disposizioni di cui all’articolo 21 (commi 1-3) viene autorizzata l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa, anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all’incanto, compresi quelli utilizzati dalla medesima Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. I proventi della vendita dei citati o dell’importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell’articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle Agenzie fiscali, saranno versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l’importo di 5 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). Con riferimento all’articolo 21, comma 4, si fa presenta che in Italia vige una riserva statale in materia di gioco, ai fini di tutelare la buona fede e l’ordine pubblico, di proteggere i soggetti più deboli e, in particolare i minori, di evitare una diffusione incontrollata, indiscriminata e senza regole del gioco, nonché di convogliare parte delle risorse verso la fiscalità generale. La ratio della riserva in favore dello Stato delle attività di gioco trova dunque fondamento, prima ancora che nelle esigenze dell’Erario, nei rilevanti interessi coinvolti nel gioco, quali le esigenze di contrasto del crimine e, più in generale, le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, della fede pubblica dei giocatori e di controllo di un fenomeno che è suscettibile di coinvolgere flussi cospicui di denaro, a volte di provenienza illecita; non a caso le norme sul gioco sono inserite nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tali garanzie si esplicano attraverso la regolamentazione pubblica e la gestione connessa. In particolare, a seguito degli esiti delle relative procedure di selezione ad evidenza pubblica: • il gioco del “Lotto” è stato affidato in concessione alla società Lottoitalia S.r.l., in virtù dell’Atto di convenzione per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, sottoscritto tra le Parti in data 20 giugno 2016, con decorrenza 30 novembre 2016; • il gioco del “SuperEnalotto” è stato affidato in concessione alla società Sisal Italia S.p.A., in virtù dell’Atto di convenzione per l’esercizio, la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale basati su un unico totalizzatore a livello nazionale in ogni forma di partecipazione, stipulato tra le Parti in data 29 novembre 2021, con efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2021. La norma prevede l’istituzione, per l’anno 2023, di estrazioni settimanali aggiuntive del “Lotto” e del “SuperEnalotto”, da adottarsi con decreti dirigenziali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con destinazione delle maggiori entrate al Fondo per le emergenze nazionali, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nello scorso mese di maggio 2023. Già in passato e, precisamente, con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, si è fatto ricorso ad un aumento dell’offerta di gioco per destinare le maggiori entrate erariali a finalità solidaristiche. L’obiettivo della norma in esame, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è conseguire una maggiore raccolta di gioco e, quindi, maggiori entrate erariali. Con riferimento al gioco del “Lotto”, considerando che l’utile erariale nel corso dell’intero anno 2022 è stato pari a 599.166.583,25 euro per un numero di concorsi pari a n. 157, l’utile erariale medio è stato quantificato in misura pari a 3.816.347,66 per concorso. Con riferimento, invece, al gioco del “SuperEnalotto”, considerando che l’utile erariale nel corso dell’intero anno 2022 è stato pari ad euro 626.988.869,96 per un numero di concorsi pari a n. 157, l’utile erariale medio è stato quantificato in misura pari a 3.993.559,68 euro per concorso. Sulla base dell’utile erariale medio realizzato nell’anno 2022 su tre estrazioni settimanali per ciascun gioco, può, quindi, ipotizzarsi un utile erariale medio, per entrambi i giochi, di circa 7.800.000,00 di euro per concorso. Pertanto, anche considerando la possibilità di ripartizione della spesa dei giocatori su un numero superiore di estrazioni settimanali, pari a quattro anziché a tre, si ritiene possa prudenzialmente ipotizzarsi un aumento della raccolta e dell’utile erariale complessivo pari all’8% rispetto all’anno 2022, quantificando l’utile erariale per concorso in circa 6.300.00,00 di euro. Con l’introduzione di una ulteriore estrazione settimanale del gioco del “Lotto” e del “SuperEnalotto” e dei rispettivi giochi complementari e opzionali, da espletarsi, possibilmente a decorrere dal 7 luglio p.v., potrebbero essere effettuate n. 26 estrazioni settimanali aggiuntive per ciascuno dei due giochi. La stima, quindi, delle maggiori entrate erariali, per il restante anno 2023, viene quantificata in misura pari a circa 45 milioni di euro; ciò anche in considerazione del fatto che l’iniziativa possa essere accolta favorevolmente dai giocatori per le finalità solidaristiche della norma”, continua.
“Le disposizioni di cui ai commi 1-3 dell’art. 21, per il solo anno 2023, sono finalizzate al finanziamento di interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali oggetto del provvedimento, autorizzando l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a vendere tramite gli istituti per le vendite giudiziarie i beni mobili oggetto di confisca amministrativa e destinando l’importo ricavato dalla vendita, ovvero quello dovuto in caso di riscatto ai sensi dell’articolo 337 del regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 337 del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. L’articolo 21, comma 4 propone di destinare il maggior gettito erariale, che si presume possa derivare dall’introduzione di una quarta estrazione settimanale, sia per il gioco del “Lotto” che per il gioco del “SuperEnalotto”, sino al 31 dicembre 2023, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all’allegato 1 del medesimo Decreto-legge. Tali territori sono quelli delle regioni Emilia–Romagna, Marche e Toscana, per i quali, nel corso del mese di maggio 2023, è stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche”, prosegue.
“Le disposizioni di cui all’articolo 21, commi 1-3, concernono esclusivamente norme programmatiche, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato, con riferimento ai beni mobili giacenti, al tasso di partecipazione alle aste ivi previste. Con riguardo all’art. 21, comma 4, trattandosi di una disposizione avente forza di legge che contiene esclusivamente norme programmatiche, il grado di raggiungimento degli obiettivi è legato alla misura in cui i giocatori, in concreto, mostreranno di accogliere favorevolmente la specifica finalità altruistica sottesa alla norma, determinando, in concreto, un incremento della raccolta e, conseguentemente, le maggiori entrate erariali attese”, aggiunge.
“La disposizione di cui all’articolo 21, commi 1-3, che riguardano specifiche modalità di vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrative, ammesse, limitatamente all’anno 2023, anche in deroga alla disposizione di cui al dell’articolo 301, comma 4, non comporteranno effetti significativi sui partecipanti alle aste che terranno conto di dette specifiche modalità in sede di offerta e produrrà effetti positivi per la collettività, per effetto della destinazione delle somme derivanti dalle misure di protezione civile previste dalla disposizione medesima. Con riferimento all’art. 21, comma 4, si rappresenta che l’intervento normativo, facendo ricorso alle entrate derivanti dal gioco del “Lotto” e del “SuperEnalotto”, comporterà un maggior onere, di entità comunque modesta, per entrambi i Concessionari – Lottoitalia S.r.l. e Sisal Italia S.p.A. – per l’espletamento dell’estrazione settimanale aggiuntiva di detti giochi. In ogni caso, figura tra gli obblighi generali del Concessionario, previsti dai rispettivi Atti di convenzione, “osservare ed adottare tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina” relativa ai giochi affidati in concessione, tra cui rientra, tra l’altro, la possibilità di introdurre ulteriori concorsi di gioco”, specifica.
“La disposizione di cui all’articolo 21, commi 1-3, in linea generale, non avrà rilevanti effetti sulle PMI, ma produrrà benefici indiretti sulle PMI che operano nei territori interessati dagli eccezionali eventi atmosferici, franosi e alluvionali. Le disposizioni dell’art. 21, comma 4, avendo come oggetto esclusivo giochi gestiti da grandi società, hanno modesti effetti sulle micro, piccole e medie imprese contrattualizzate con le predette società, in quanto già giornalmente dedite alla raccolta dei giochi di interesse”, aggiunge.
“La disposizione di cui all’articolo 21, commi 1-3, non determina effetti rilevanti sulla concorrenza. L’art. 21, comma 4, riguardando entrambi i giochi numerici più simili tra loro, ciascuno affidato ad un monoconcessionario, non impatta direttamente sulla concorrenza”, ultima.
“L’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, commi 1-3, avviene mediante la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa ai sensi degli articoli 295-bis, comma 3, e 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 compresi i beni utilizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. L’attuazione dell’art. 21, comma 4 avviene con l’adozione delle determinazioni dirigenziali da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”. cdn/AGIMEG