L’esposizione chiara ed esaustiva delle conseguenze finanziarie delle leggi di spesa e dei mezzi per farvi fronte garantisce il rispetto del principio di trasparenza che lega i cittadini alle istituzioni democratiche. È, pertanto, fondamentale la piena rispondenza del procedimento della formazione delle leggi al principio costituzionale della copertura finanziaria degli oneri.
È quanto evidenzia la Corte dei conti in un’approfondita analisi condotta sulle coperture finanziarie delle leggi di spesa regionali relative al 2021.
Il quadro rilevato dalla magistratura contabile sulle diverse tecniche di quantificazione e sulle diverse modalità di copertura adottate dalle Regioni nella legislazione del 2021 è risultato complesso e talvolta disomogeneo. Malgrado, infatti, un progressivo affinamento delle tecniche utilizzate, persistono aspetti di criticità segnalati dalle Sezioni regionali di controllo, come l’insufficiente esposizione, nelle relazioni tecniche, delle informazioni sulla natura degli oneri e sulla loro quantificazione, nonché il frequente – non consentito – ricorso dei legislatori regionali a risorse già stanziate in bilancio come mezzo di copertura di nuovi oneri.
“L’esame dei referti delle Sezioni regionali di controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri evidenzia il permanere di due più ricorrenti e rilevanti criticità. La prima concerne l’omessa o insufficiente redazione delle Relazioni tecniche illustrative delle leggi regionali circa la natura, quantificazione e copertura degli oneri dalle stesse introdotte nell’ordinamento. La seconda è costituita dal perdurante ricorso del legislatore regionale, quale mezzo di copertura di nuovi o maggiori oneri, alle risorse di bilancio già stanziate, anche per oneri pluriennali“, sottolinea.
Nel testo anche un riferimento alla normativa regionale di Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico del Piemonte.
Nello specifico è sottolineato il fatto che tale normativa (Legge Regionale 15 luglio 2021, n. 19 – Contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico) ha una “copertura di nuovi oneri con risorse di bilancio già stanziate” e inoltre la “Relazione tecnica ha carenze informative”.
Carenze informative anche per la Relazione tecnica della “Legge Regionale 21 ottobre 2020, n. 24 – Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo” della Sicilia. cdn/AGIMEG