La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha rinviato a data da destinarsi il ricorso intentato da SKS365 contro il bando Monti per l’assegnazione di 2mila concessioni per agenzie di scommesse. Il rinvio è stato disposto per attendere che la Corte di Giustizia Europea si pronunci sulle questioni pregiudiziali già sollevate contro il bando. Nell’udienza odierna, il bookmaker austriaco avrebbe chiesto la sospensione della sentenza emessa dal Tar nel luglio 2013. All’epoca, il giudice di primo grado difese – citando delle sentenza già emesse per altri bookmaker esteri – il sistema concessorio affermando che “Le pronunce comunitarie esplicano (…) effetti sul piano penale delle conseguenze, previste dall’ordinamento italiano, per l’esercizio dell’attività di gioco e scommesse senza concessione e senza autorizzazione di Polizia, a fronte dell’illegittima esclusione della Stanley dalle precedenti procedure di affidamento delle concessioni, come derivante da riscontrati profili di contrasto con il diritto comunitario di talune previsioni dettate dalle discipline delle gare precedentemente indette”. Per il giudice amministrativo, di conseguenza, “Al di fuori delle condizioni di diritto e di fatto su cui poggiano le citate sentenze Placanica e Costa-Cifone, si riespande, quindi, l’assoggettamento della ricorrente alla normativa nazionale, anche penale, stante il contrasto delle modalità con cui opera in Italia con il diritto interno”. La portata della Costa Cifone venne giudicata determinante anche per stabilire se alcune clausole del bando (quelle che determinano la decadenza della concessione, quando l’operatore raccolga gioco attraverso canali non autorizzati) fossero immediatamente lesive. Ma a tal proposito, il Tar ribadì la necessatà attendere un eventuale avvio della procedura di decadenza: “la concretezza e l’attualità dell’interesse a ricorrere si possono dire sussistenti soltanto nel momento in cui effettivamente è adottato da parte dell’amministrazione il provvedimento di decadenza fondato sull’indicata circostanza”. E aggiunse che “peraltro, la ricorrente ha la possibilità, una volta conseguita l’aggiudicazione, di rimuovere la situazione riconducibile alle previste cause di decadenza”. Si ricorda che Sks è stato l’unico operatore parallelo a aver partecipato con successo al bando Monti aggiudicandosi un diritto. gr/AGIMEG