Resta ferma la disciplina degli orari delle sale giochi e degli apparecchi con vincita in denaro adottata dal Comune di Rozzano, in provincia di Milano. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato contro la sentenza che aveva già confermato la validità dell’ordinanza comunale.
Il provvedimento consente l’esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’articolo 86 del TULPS e il funzionamento degli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, installati negli esercizi autorizzati, nelle fasce comprese dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 24,00, tutti i giorni, compresi i festivi. Le attività possono quindi essere esercitate per un totale di nove ore al giorno.
Il ricorso contro la precedente sentenza
La controversia – segnala Agimeg – era iniziata con l’impugnazione dell’ordinanza comunale del 4 settembre 2018. Il TAR Lombardia aveva respinto il ricorso con la sentenza n. 2621 del 23 novembre 2022. Anche il successivo appello era stato respinto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 10524 del 31 dicembre 2024.
Contro quest’ultima decisione è stato quindi proposto un ricorso per revocazione. Secondo la ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe commesso un errore di fatto nel valutare la durata effettiva della sospensione giornaliera del gioco.
La società sosteneva che la precedente sentenza avesse considerato soltanto la chiusura compresa tra le ore 12,00 e le 18,00, pari a sei ore, senza conteggiare anche il periodo compreso tra mezzanotte e le 9,00. La sospensione complessiva sarebbe stata quindi di 15 ore al giorno, superiore alle sei ore indicate nell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata.
Il limite di sei ore è “tendenziale”
Il Consiglio di Stato ha escluso la presenza di un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione. La precedente sentenza, secondo i giudici, aveva esaminato espressamente la durata dell’attività e gli orari stabiliti dal Comune.
In particolare, la decisione del 2024 aveva rilevato che la chiusura specificamente imposta ai giochi si concentrava nella fascia dalle ore 12,00 alle 18,00, mentre il periodo compreso tra mezzanotte e le 9,00 coincideva, almeno in via teorica, con il normale orario di chiusura di gran parte dei locali.
I giudici hanno inoltre ribadito che il limite delle sei ore complessive di interruzione quotidiana, previsto dall’Intesa in Conferenza Unificata, ha carattere “tendenziale”. La precedente sentenza aveva già considerato proporzionata la disciplina adottata dal Comune, anche perché garantisce nove ore giornaliere di attività.
La motivazione rafforzata del Comune
Il Consiglio di Stato ha richiamato anche l’istruttoria svolta dall’amministrazione comunale. La scelta sugli orari era stata sostenuta da una motivazione definita “rafforzata”, fondata su dati ufficiali collegati, almeno indirettamente, alle risultanze del progetto territoriale “Scommetti che smetto”.
La questione non era dunque stata ignorata dal giudice d’appello, ma era stata oggetto di una specifica valutazione. Per il Collegio, le contestazioni proposte riguardavano l’interpretazione e l’apprezzamento degli elementi della controversia, non una semplice svista nella lettura degli atti.
La revocazione, ricorda la sentenza, può essere utilizzata soltanto in presenza di un errore materiale immediatamente riconoscibile, relativo a un fatto non controverso e decisivo. Non può invece trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio per contestare nuovamente le valutazioni già compiute.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento di 6.000 euro di spese processuali, oltre agli accessori dovuti. sb/AGIMEG

