Consiglio di Stato conferma limiti orari slot a Maratea. “Ordinanza congrua per evitare che il gioco assuma dimensioni patologiche”

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso presentato da una società contro l’ordinanza del sindaco del comune di Maratea avente ad oggetto la disciplina comunale degli orari di esercizio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro. Le slot possono infatti rimanere accese solo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.

L’appellante ha impugnato una sentenza del Tar Basilicata del 13 gennaio 2020, che aveva già rigettato il ricorso contro l’ordinanza del sindaco di Maratea del marzo 2019. L’appellante lamenta nello specifico l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, per difetto o erronea valutazione dei presupposti.

Il Consiglio di Stato ricorda che “il sindaco nell’esercitare il potere per definire gli orari di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui sono presenti le apparecchiature ex art. 110 comma 6 TULPS è tenuto a valutare le posizioni di ciascuno dei soggetti coinvolti, senza impiegare mezzi eccessivi rispetto agli obiettivi perseguiti, ma tenendo comunque in considerazione la prevalenza del bene salute”.

“L’ordinanza risulta assistita da congrua istruttoria e motivazione, avuto riguardo alla sua finalità eminentemente preventiva, in quanto volta ad evitare che l’abitudine al gioco finisca con l’assumere dimensioni patologiche quale attestata dagli studi in materia e dagli interventi normativi innanzi richiamati”, aggiunge.

“La scelta del Comune è nell’ipotesi di specie proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l’obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l’offerta di gioco”. “Le Amministrazioni con l’adozione di ordinanze analoghe a quella qui in esame, abbiano realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”. “Né peraltro la limitazione giornaliera prescelta, che consente l’esercizio del gioco lecito per otto ore, variamente distribuite nell’arco della giornata, e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i giorni festivi, pertanto sia nella mattinata che nel pomeriggio e nella serata, con conseguente possibilità di organizzazione da parte di tutti gli esercenti cui sia stata conferita la licenza per l’esercizio del gioco lecito, impone un sacrificio eccessivo per i privati rispetto allo scopo perseguito. Infatti questa Sezione ha ritenuto rispettoso del principio di proporzionalità il contenimento dell’orario di apertura di una sala giochi entro il limite delle otto ore giornaliere, che corrisponde a quello introdotto con l’impugnata ordinanza sindacale”, sottolinea.

Il Consiglio di Stato ha respinto anche il ricorso inerente la sanzione accessoria della sospensione dell’attività della sala giochi in caso di violazione delle limitazioni orarie per due volte in un anno solare, anche se si è già provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria. Il comune può “legittimamente prevedere che, in caso di reiterata violazione della disciplina sindacale sugli orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro, si applichi la misura restrittiva della sospensione dell’attività per un tempo ragionevole, adeguato e idoneo”. cdn/AGIMEG