Una palestra, anche se non ricade nella definizione di impianto sportivo, rappresenta comunque un luogo di aggregazione giovanile e pertanto può essere ritenuto un luogo sensibile per applicare il distanziometro e imporre la chiusura di una sala da gioco. Lo afferma il Consiglio di Stato respingendo il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che ha intentato una sala Vlt contro il Comune di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma. Il Collegio – e del resto anche anche altri soggetti – ritiene che “le palestre non rientrano negli impianti sportivi, bensì negli “Spazi per le attività del fitness”. Tuttavia possono essere considerati dei centri di aggregazione giovanile: “spetta alle Amministrazioni comunali identificare, in base alla specifica realtà locale e al solo fine dell’applicazione della disciplina sulle distanze dettata dalla disciplina regionale, quei luoghi che effettivamente possano, per la loro natura e per la comprovabile, effettiva e costante frequentazione da parte della gioventù, essere riconosciuti attrattori dell’aggregazione giovanile”. E ancora “Stante le finalità di effettiva tutela e prevenzione nei confronti dei giovani perseguite dalla legislazione nazionale e regionale e dalla delibera comunale sulle distanze, il Collegio osserva che possono presentare le caratteristiche sopra indicate (luogo di aggregazione giovanile) non solo le strutture che offrono servizi per favorire lo sviluppo e l’aggregazione di adolescenti, preadolescenti e giovani, ma pure strutture aventi finalità differenti o, addirittura, anche semplici spazi chiusi o aperti”. lp/AGIMEG