Consiglio di Stato: “Concessionario ha l’obbligo di far rispettare regole e divieti agli operatori della propria filiera”

Un concessionario di gioco online ha presentato un appello al Consiglio di Stato per contestare la sentenza del Tar Lazio che ha legittimato le penali ai suoi danni per accertate plurime violazioni degli obblighi posti in capo al concessionario dalla convenzione accessoria alla convenzione in due esercizi commerciali ad esso affiliati.

I giudici di Palazzo Spada hanno affermato che “le concessioni in materia di giochi contengono, in applicazione della pertinente disciplina normativa, disposizioni analitiche e rigorose che trovano il loro fondamento, tra l’altro, proprio nella relativa facilità con la quale potrebbero essere messe in atto condotte elusive“.

“In questo caso – sottolineano i giudici – appare invero provata la violazione, da parte dell’appellante, del divieto di raccolta del gioco con modalità diverse da quelle autorizzate, nonché del divieto di intermediazione nella raccolta del gioco a distanza, non addebitabili unicamente ai gestori dei locali, che risultavano comunque connessi ai sistemi telematici dell’amministrazione appellante e potevano ricevere scommesse soltanto in quanto connessi con i suoi terminali. In tal senso, appare puntuale il riferimento del giudice di prime cure alla rilevata violazione dell’art. 2, comma 2-bis del decreto legge n. 40/2010, per determinare l’illiceità dell’attività posta in essere dall’appellante, in quanto la stipula di un apposito contratto che consenta di promuovere il gioco in sedi diverse da quelle del concessionario non può in ogni caso porsi in contrasto con le chiare e tassative disposizioni dettate dalla richiamata normativa primaria”.

Il Consiglio di Stato conclude che debba essere “condiviso quanto espressamente rilevato dal primo giudice circa la sussistenza dell’obbligo, a carico della concessionaria, alla luce di quanto previsto nella convenzione accessoria alla concessione, di assicurare l’osservanza dei divieti anche da parte di tutti gli operatori della propria filiera, determinandosi in capo a questa la piena responsabilità del comportamento di tali soggetti, evidentemente non attenuata dalla circostanza, verificatasi ex post, della risoluzione di contratti con gli operatori autori delle condotte contestate”.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dal concessionario online e continua a far fede quanto stabilito dal Tar Lazio in prima istanza. ac/AGIMEG