Consiglio di Stato accoglie ricorso dell’Agcom: sanzione da 50.000 euro per Google per violazione del divieto di pubblicitĂ  dei giochi

L’AutoritĂ  per le Garanzie nelle Comunicazioni ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar del Lazio che aveva annullato la sanzione nei confronti di Google per il mancato rispetto del Divieto di pubblicitĂ  dei giochi, imposto dal Decreto DignitĂ .

Il Collegio ha innanzitutto precisato che “la materia è disciplinata dal solo diritto nazionale non essendovi “vincoli” comunitari posti al riguardo dalla disciplina euro-unitaria”.

“Come affermato dalla medesima Google, mentre l’ordinario motore di ricerca (Google Web Search) fornito dalla societĂ  consente agli utenti di ricercare su internet contenuti pubblicati da terze parti, il servizio Google Ads, tramite il quale è stato pubblicato l’annuncio oggetto di contestazione, è un servizio di posizionamento pubblicitario online che consente agli operatori economici di pubblicare “link sponsorizzati” verso determinati siti (cosiddetti “siti di destinazione”) associati a determinate parole o chiavi di ricerca, che Google deduce essere scelte dall’inserzionista”.

“Al momento in cui l’utente inserisce nel motore di ricerca la parola o le chiavi di ricerca, appariranno all’utente gli annunci corrispondenti sul lato destro o nella parte superiore dei risultati, preceduti dalla parola “annuncio” o da espressioni analoghe, in modo da essere maggiormente visibili rispetto ai risultati “ordinari” restituiti dal motore di ricerca, e ciò anche a non voler considerare l’incidenza dell’attivitĂ  di profilazione degli utenti nella promozione degli annunci, che AGCOM imputa a Google con un’allegazione che la seconda contesta. L’attivitĂ  promozionale svolta da Google è confermata dalla circostanza per cui gli inserzionisti remunerano il servizio in modo proporzionale rispetto alle effettive visualizzazioni che il messaggio pubblicitario riceve”.

“Il Collegio ritiene che “tale servizio pubblicitario non vede Google quale mero hosting provider passivo, dal momento che la societĂ  svolge, mediante una gestione imprenditoriale, un servizio di indicizzazione e promozione di contenuti di terze parti non rimanendo, pertanto, “neutrale” rispetto a detti contenuti ma promuovendoli sul mercato e avendo al riguardo un proprio interesse economico alla buona riuscita di tale promozione. Google, nei sensi anzidetti, realizza quindi un “controllo” delle informazioni pubblicate e consente ai suoi clienti di “ottimizzare la loro vendita online. Risultano, quindi, integrati i presupposti richiesti dalla giurisprudenza, comunitaria e nazionale, sopra richiamata per poter qualificare un operatore quale hosting provider attivo“.

“L’annuncio pubblicitario oggetto di contestazione è stato pubblicato per due giorni consecutivi e, pertanto, deve considerarsi integrata un’unica violazione del precetto di cui all’art. 9 del Decreto dignitĂ  che prescrive un obbligo di non facere. Nel caso di specie, tale obbligo è stato violato da Google con un’unica azione, consistente nella pubblicazione dell’annuncio vietato, integrandosi così un illecito istantaneo (perfezionatosi al momento della pubblicazione) con effetti che si sono protratti per due giorni”.

“Il legislatore ha previsto che la sanzione sia “pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicitĂ  e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”. Nel caso in oggetto, come riportato nella delibera impugnata, il 20 per cento del valore dell’inserzione pubblicitaria è inferiore al minimo edittale e, pertanto, la sanzione deve essere commisurata a tale valore, non trovando applicazione i criteri di cui all’art. 11, L. 689/1981. Alla luce di quanto esposto, in accoglimento parziale del VII motivo del ricorso di primo grado, riproposto in appello, la sanzione deve essere rideterminata in euro 50.000“.

Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di accogliere il ricorso dell’Agcom e rimodulato la sanzione ai danni di Google. ac/AGIMEG