Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato trentanove leggi delle Regioni e delle Province autonome, e ha quindi deliberato di non impugnare la legge della Regione Campania n. 13 del 24/06/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economica delle persone affette e dei loro familiari)”. Tale normativa prevede le seguenti modifiche: “La legge regionale 2 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, economica e sociale delle persone affette e dei loro familiari) è così modificata: a) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 è sostituita dalla seguente: “d) gli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e gli enti accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze;”; b) il comma 4 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente: “4. I sindaci, nell’ambito dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica, forniscono informazioni circa le situazioni presenti sul proprio territorio al fine di garantire il migliore espletamento degli interventi di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico, demandati, per i profili di rispettiva competenza, alle forze di polizia e alle polizie locali.”; c) al comma 1 dell’articolo 18, le parole “i soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 11/2007” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti del terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 117 del 2017”. cdn/AGIMEG