Il Giunco S.r.l. ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar del Lazio che aveva confermato la sanzione, elevata dall’Agcom, per la violazione del divieto di pubblicità dei giochi, imposto dal Decreto Dignità.
Il Collegio ha ricordato che l’art. 9, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2018 (c.d. decreto dignità), dispone che “ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo del gioco d’azzardo … a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media”.
La difesa della ricorrente ha precisato che l’articolo contenuto su il Giunco.net aveva scopi meramente informativi e non promozionali. Tesi confermata dai giudici del Consiglio di Stato poiché non sono state “fornite direttamente le informazioni sulle piattaforme on line che offrono i servizi di gioco a pagamento, mentre un link ipertestuale presente sulla sua pagina ha consentito l’accesso al sito sui casinò che, a sua volta, non offre il servizio di casino on line, ma una dettagliata informativa sulle varie piattaforme di gioco. Pertanto, può ritenersi fondata la prospettazione di parte, secondo cui la pagina web in discorso si sostanzierebbe in un articolo informativo sulle piattaforme digitali reperibili in rete e sulle loro caratteristiche, piuttosto che in una forma di pubblicità”.
“La condotta della Società appellante – ribadisce il Consiglio di Stato -, attraverso il collegamento ipertestuale, infatti, ha fornito servizi informativi di offerte commerciali di svariate piattaforme in concorrenza e tale attività rientra tra quelle escluse dal concetto di pubblicità dal punto 5, n. 6, delle Linee Guida e può considerarsi una mera comunicazione con finalità descrittiva, informativa ed identificativa dell’offerta di gioco legale, funzionale a consentire una scelta di gioco consapevole, comunicazione che, ai sensi della delibera n. 132/19/Cons, non costituisce una forma di pubblicità diretta o indiretta”.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e ha annullato la sanzione imposta dall’Agcom. ac/AGIMEG