“Ribadita la necessità che le limitazioni di orario siano osservate fino alla decisione nel merito in primo grado, sussiste il danno grave consistente nell’obbligo di mantenere chiusa l’intera attività per i giorni rimanenti necessari ed eseguire compiutamente il provvedimento del Questore di Avellino”. Con queste motivazioni il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha accolto il ricorso di una sala giochi di Avellino per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, concernente la sospensione dell’attività di raccolta delle scommesse per violazione dell’ordinanza sindacale del 15 gennaio 2018, che stabilisce gli orari di apertura al pubblico. “Considerato che il danno grave e irreparabile in questa sede è quello della chiusura per ulteriori sei giorni dell’intera attività, giacché – ferma la limitazione degli orari su cui il Tar si pronunzierà nel merito – il decreto presidenziale n. 113/2018 sospendeva il provvedimento questorile di chiusura ma l’ordinanza cautelare collegiale dello stesso Tar, limitandosi a fissare l’udienza pubblica, ha – forse per una svista – mantenuto l’obbligo di eseguire, per i giorni residui, l’ordine questorile di chiusura totale”, il CdS accoglie l’istanza e sospende l’esecutorietà del decreto questorile del 20 febbraio 2018 fino alla discussione collegiale, ordinando la riapertura della sala, e fissa la camera di consiglio al 19 aprile 2018. lp/AGIMEG