Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dal titolare di un centro scommesse di Taranto, confermando il diniego della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S., già disposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. La struttura si era rivolta al Consiglio di Stato in seguito alla decisione del TAR di Lecce, che aveva rigettato la richiesta di sospensione del provvedimento del Ministero dell’Interno e della Questura di Taranto.
Alla base del diniego, secondo la terza sezione del Consiglio di Stato, vi è l’inaffidabilità del legale rappresentante della società. Le autorità ritengono che l’attività venga svolta, di fatto, per interposta persona da un soggetto controindicato, compromettendo così la trasparenza e la sicurezza della gestione. La decisione, motivata sulla base della valutazione complessiva delle circostanze, conferma la legittimità della revoca della licenza. L’appello cautelare è stato dunque respinto in quanto non assistito dai requisiti di fondatezza. ac/AGIMEG