Il Consiglio di Stato, attraverso una nuova sentenza, ha respinto il ricorso presentato contro l’applicazione del cosiddetto “distanziometro” a Reggio Emilia, confermando la legittimità dello strumento normativo volto a regolamentare l’ubicazione delle sale giochi e scommesse in relazione a luoghi sensibili, come scuole e impianti sportivi.
Il ricorso, basato su una presunta illegittimità della normativa urbanistica e del distanziometro, non ha trovato accoglimento. In primo luogo, il Consiglio di Stato ha ribadito la conformità del distanziometro alle disposizioni costituzionali, sottolineando come esso non rappresenti una violazione della libertà economica garantita dall’art. 41 della Costituzione. Tale normativa, si legge nella sentenza, risponde a “ragioni di utilità sociale”, come la tutela delle fasce di popolazione più vulnerabili e la prevenzione del gioco patologico.
In particolare, è stato escluso che l’applicazione del distanziometro, nel caso specifico, abbia prodotto un “effetto espulsivo” dell’attività economica dal territorio comunale, in quanto sono comunque disponibili porzioni di territorio idonee all’insediamento delle sale giochi, seppur limitate.
Il giudice ha richiamato le normative regionali e comunali che disciplinano l’ubicazione delle sale giochi. In Emilia-Romagna, il distanziometro prevede una distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili, ritenuta congrua per garantire l’equilibrio tra esigenze di tutela sociale e attività economiche. La giurisprudenza ha già stabilito che distanze comprese tra 300 e 500 metri sono considerate ragionevoli, mentre distanze superiori possono risultare sproporzionate, salvo adeguata motivazione.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha deciso di rigettare il ricorso e confermare i provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG