Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato per la riforma della sentenza del Tar della Valle d’Aosta concernente la realizzazione di un’agenzia di scommesse ippiche e sportive.
I fatti risalgono al 2019, quando la società “chiedeva al Comune di Quart un parere preventivo relativamente all’apertura di una nuova agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive con l’installazione di apparecchi da gioco Vlt in località Amerique. Il Comune rilasciava il parere rilevando che ‘la stessa non rientra nel raggio di 500 metri dai luoghi sensibili'”. La società ha quindi presentato domanda di permesso di costruire per “cambio di destinazione d’uso da discoteca a sala scommesse all’interno di un capannone a destinazione commerciale (non collocabile in contesti urbano abitativi)”. Il titolo abilitativo è stato rilasciato il 10 gennaio 2020. Nel frattempo, la ricorrente aveva presentato alla Questura di Aosta la domanda di autorizzazione per l’installazione di sistemi di gioco Videolottery.
Nel maggio 2020 il Comune di Quart ha ampliato l’elenco dei ‘luoghi sensibili’, individuando nuove aree non idonee ad ospitare attività di gioco lecito e scommesse tra le quali rientrava anche quella dove avrebbe dovuto essere esercitata l’attività della società ricorrente, che ha quindi presentato ricorso al Tar. Il Tribunale ha respinto il ricorso.
Secondo il Consiglio di Stato l’appello presentato dalla ricorrente contro la sentenza del Tar non è fondato. “La società ricorrente prospetta l’irragionevolezza della distanza di 500 metri indicata dall’art. 4 della legge regionale n. 14 del 20215 (irragionevolezza della norma accentuata dall’inserimento del criterio di misurazione della distanza “in linea d’aria”), nonché la violazione delle finalità di tutela della salute, sotto il profilo della competenza legislativa regionale, con riferimento ad una equilibrata distribuzione sul territorio dell’offerta di gioco pubblico”.
“Le disposizioni volte a evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”, sono state ricondotte nella materia di legislazione concorrente “tutela della salute”, nella quale la Regione ha competenza”, sottolinea il Consiglio di Stato.
“Non sussiste la denunciata sproporzione tra la tutela della salute e la libertà d’impresa, perché è rimasto indimostrato l’assunto che l’adozione del criterio di misurazione della distanza in linea d’aria impedirebbe l’esercizio del gioco su tutto il territorio regionale. Peraltro, la distanza di 500 metri calcolata in linea d’aria, rapportata all’estensione territoriale del Comune di Quart, appare del tutto ragionevole e proporzionata, non potendosi dubitare della residualità di ulteriori spazi in cui ubicare le sale gioco”, aggiunge.
“Infine, se è vero che il riferimento della norma alla “linea d’aria” in luogo del “percorso pedonale” determina un inasprimento della disciplina, lo stesso si colloca pur sempre nel rispetto delle esigenze di tutela”, sottolinea.
“Le attività individuate come luoghi sensibili (palestre – scuole di danza), sono incluse all’interno dell’elenco dei luoghi previsti come “strutture ricreative” e “attività ricreative sportive” che correttamente il Tar ha ritenuto luoghi che costituissero ‘forme qualificate di aggregazione antropica in contesti lato sensu culturali e di sviluppo, come singoli o formazioni sociali, della complessiva personalità umana’”, sottolinea. cdn/AGIMEG