Consiglio di Stato conferma: Per ottenere la licenza di PS è necessario avere la concessione

“Per l’attività di giochi e scommesse dal quadro normativo di riferimento emerge come la qualità di concessionario costituisca presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta”. La Terza Sezione del Consiglio di Stato – in un’ordinanza in cui respinge l’istanza sospensiva avanzata dalla titolare di un ctd per ottenere la licenza di pubblica sicurezza – ribadisce la propria giurisprudenza (sentenze 28 novembre 2013 n 5636 e seguenti) in base alla quale la concessione Aams è un requisito indispensabile per ottenere l’88 Tulps da parte della Questura. Al centro del ricorso, la vicenda della titolare di un ctd di Santa Maria Capua Vetere cui la Questura di Caserta ha negato la licenza, e la cui richiesta sospensiva è già stata respinta dal Tar Lazio. Nei confronti della titolare era anche stato avviato un procedimento penale, archiviato però perché il giudice penale aveva ritenuto che “i principi di derivazione comunitaria, quali la libera circolazione e di prestazione di servizi” riassume il Consiglio di Stato, “comportano la disapplicazione delle norme nazionali che puniscono come reato l’esercizio di giochi e scommesse collegato ad operatori che abbiano ricevuto le relative concessioni in Paesi della UE, ma non anche in Italia”. Il Consiglio di Stato invece sostiene “un diverso orientamento maturato alla luce del principio di diritto enunciato dalla recente sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2013 sulla complessa relazione tra diritto nazionale e diritto comunitario in materia di giochi e scommesse” e  giudica “condivisibile l’ordinanza impugnata (del Tar, NdR), che deve essere pertanto confermata con le ulteriori motivazioni sopra esposte”. La questione adesso torna al Tar Lazio per l’udienza di merito. lp/AGIMEG